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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2011.26
Data decisione, Autorità: 05.04.2011, PENAL
Titolo: Spaccio di cocaina e falsa identità. Procedura abbreviata
Incarto n. 72.2011.26
Lugano, 5 aprile 2011/md
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
Agnese Balestra-Bianchi, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal
Ministero pubblico
contro
IM 1,
Alias: __________, __________,
in carcerazione preventiva dal 14 gennaio 2011 al 25 febbraio 2011 (42 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 25/2011 del 21 marzo 2011, di
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
tra __________, __________, __________ e __________,
nel periodo luglio 2009/dicembre 2009,
venduto un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 340 grammi,
290 grammi a __________,
30 grammi a __________,
20 grammi a __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: art. 19 cifra 2 LFStup;
per avere,
ripetutamente, usando l’inganno, indotto un funzionario ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica,
e meglio
a __________, il 13.01.2005, presentando, all’ufficiale del registro civile, documenti certificanti l’avvenuto matrimonio civile a __________ tra lui, indicato con la falsa identità di __________ e __________; indotto il funzionario preposto all’Ufficio dello stato civile a iscrivere sul registro informatizzato tale unione riportante i suoi dati anagrafici falsi summenzionati,
a __________, il 9.03.2005, presentando la documentazione necessaria all’ottenimento del permesso B, riportante, quale sua, la falsa identità di __________, ottenuto dalle competenti autorità il citato permesso B riportante le menzionate false generalità;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: art. 253 CP,
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 15 mesi di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto di 42 giorni;
pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 18 mesi di detenzione da espiare decretata nei suoi confronti dal Tribunale di polizia di __________ del 24.11.2006.
ed inoltre 3. All’Avv. DUF 1, difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 132 CPP, è riconosciuto l’importo di CHF 2'487.70 a titolo di onorario e rimborso spese, a carico dello Stato.
Presenti
§ Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1; § l'imputato IM 1 accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti
dalle ore 09:30 alle ore 09:35
constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 82, 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 25/2011 del 21 marzo 2011 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con la seguente precisazione:
ad 2.: La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.--
fr. 755.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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