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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.24
Data decisione, Autorità: 08.04.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00024
Lugano 8 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 marzo 1997 presentato da
contro
la sentenza 4 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 dicembre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 dicembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’161.90 oltre accessori, importo corrispondente al valore di un apparecchio e materiale diverso forniti al convenuto sulla base di un contratto di noleggio;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti alcun valido riconoscimento di debito, non potendo a tal fine supplire il bollettino di consegna della merce (doc. I), che il convenuto peraltro sostiene di aver restituito;
che con il presente tempestivo ricorso, tradotto in lingua italiana così come imposto dall’art. 117 del Codice di procedura civile ticinese (CPC), __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente ripropone in questa sede la propria domanda di rigetto dell’opposizione;
che a prescindere dalla ricevibilità del ricorso, che contrariamente a quanto dispone l’art. 329 cpv. 2 CPC non indica nessun motivo di cassazione, in particolare non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice, lo stesso si rileva comunque infondato anche nel merito;
che infatti, secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che in concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del convenuto di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che in particolare, il bollettino (doc. I) sul quale l’istante fonda la sua domanda, attesta semplicemente la consegna della merce al convenuto ma non l’intenzione di quest’ultimo di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo fatto valere in giudizio, che peraltro neppure figura in modo leggibile sul citato documento;
che quindi, in difetto di un valido riconoscimento di debito
il pretore ha correttamente respinto l’istanza della ricorrente;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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