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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.22
Data decisione, Autorità: 08.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00022
Lugano 8 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 1997 presentato da
contro
la sentenza 21 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 5 novembre 1996 nei confronti di
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 31 ottobre 1996 dell’
Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ che ha autorizzato la
liberazione a favore delle convenute della garanzia di fr. 1’000.- da lei depositata,
domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che l'8 marzo 1993 __________ e __________ hanno sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di loro proprietà nel Comune di __________;
che il rapporto di locazione, iniziatosi il 1° aprile 1993, ha preso fine con la liberazione dell’ente locato avvenuta il 23 luglio 1996 a seguito dello sfratto della conduttrice;
che stante il mancato pagamento della pigione per i mesi da marzo a luglio 1996 compresi, le locatrici hanno adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione chiedendo che venisse svincolato a loro favore il deposito di garanzia di fr. 1’000.- versato a suo tempo dalla conduttrice, domanda accolta con decisione 31 ottobre 1996;
che con istanza 18 novembre 1996 __________ ha chiesto l’annullamento della menzionata decisione ritenendosi liberata dal pagamento della pigione a far tempo dal 31 marzo 1996, data per la quale ha notificato la disdetta del contratto;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la locazione si è protratta sino al 26 luglio 1996 (data dello sfratto) avendo nel frattempo la conduttrice ritirato la sua disdetta, ha respinto l’istanza confermando la liberazione a favore delle locatrici del deposito di garanzia di fr. 1’000.- oltre interessi a parziale tacitazione delle loro pretese per le pigioni rimaste insolute dal mese di marzo 1996;
che con atto ricorsuale 28 febbraio 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio ritenendolo ingiusto e imparziale;
che con scritto 8 aprile 1997 le controparti hanno postulato la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 febbraio 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a dolersi di una generica quanto non comprovata ingiustizia usata nei suoi confronti dal pretore medesimo;
che simili argomentazioni sono comunque sprovviste di qualsiasi fondamento, ritenuto che il giudizio pretorile trova puntuale riscontro e conferma nelle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il contratto di locazione, disdetto e poi riattivato dall’istante medesima, si è concluso il 26 luglio 1996 con lo sfratto della condutrrice la quale non ha negato di non aver più pagato la pigione dal mese di marzo 1996;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare eventuali presupposti al richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, annullamento che peraltro si giustifica solo se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a), deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 CPC;
che alle resistenti non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il loro scritto 8 aprile 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 28 febbraio 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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