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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.159
Data decisione, Autorità: 04.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00159
Lugano 04 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 5 dicembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 19 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 570.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 200.-,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 ottobre 1997 __________ a ha convenuto in giudizio __________, titolare della __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 570.–, corrispondenti al valore di due capi consegnati al convenuto per il lavaggio e da questi restituiti danneggiati, l’uno (una gonna blu consegnata per l’eliminazione di una macchia di olio) presentava uno scolorimento del tessuto, mentre l’altro (un abito color fucsia) è stato ritornato macchiato;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per le macchie accertate sugli abiti dell’istante, in particolare per quella riscontrata su un abito color fucsia in quanto già presente al momento in cui l’abito gli è stato consegnato per il lavaggio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa in quanto non comprovata una responsabilità del convenuto per il danneggiamento dell’abito, ha accolto l’istanza limitatamente a
fr. 200.– a valere quale risarcimento per il danno cagionato a una gonna, macchiata a dipendenza del trattamento utilizzato per l’eliminazione di una macchia d’olio;
che con atto ricorsuale 5 dicembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver parzialmente accolto l’istanza nonostante non vi sia prova di un errore da lui commesso nel lavaggio dei capi consegnatigli;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e nemmeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC), deve essere respinto;
che infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice trova puntuale riscontro nell’ammissione dello stesso convenuto che, in sede di contraddittorio ha allegato: “in seguito alla lavatura si è prodotto uno schiarimento del tessuto nella zona dove vi era la macchia di olio e tale schiarimento delle dimensioni di un cinque franchi con i bordi irregolari determinato da un processo chimico che di solito non si manifesta pulendo macchie di olio”, verbale che il convenuto ha sottoscritto senza riserve;
che di conseguenza il fatto, non contestato, non aveva necessità di essere provato in alcun modo;
che quindi il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre la sua personale versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal giudice di pace sarebbe arbitraria e tantomeno errata, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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