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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.158
Data decisione, Autorità: 06.04.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00158
Lugano 6 aprile 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 19 novembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 maggio 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’966.05 a titolo di risarcimento
danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un nesso causale tra la violazione dei suoi doveri nei confronti del cliente e il danno da questi fatto valere, di cui contesta in ogni caso l’ammontare.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’avv. _________ responsabile del danno fatto valere dall’istante perchè, nonostante la negligente conduzione del mandato ad opera del legale, l’istante avrebbe potuto comunque riproporre la causa salvaguardando il termine di prescrizione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto provato il danno cagionato dall’avv. _________ nonostante questi abbia manifestamente violato i suoi doveri professionali.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la sua istanza è stata respinta non perché mancava l’accertamento dell'agire anticontrattuale del legale, pacificamente ammesso anche da quest’ultimo, bensì perché mancava la prova del nesso di causalità tra questo agire e il danno da lui fatto valere.
Tra i requisiti di un’azione di risarcimento danni fondata su una responsabilità contrattuale quale quella del mandatario, vi è quello del nesso causale adeguato tra la violazione del contratto e il danno fatto valere dalla parte lesa (Weber, in. Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 398 CO). Il nesso di causalità adeguato è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’avverarsi del danno (Wiegand, in Comm. di Basilea, 1996, n. 41 ad art. 97 CO).
In concreto, le risultanze istruttorie non hanno permesso di evidenziare tale presupposto, ossia che a dipendenza della negligente conduzione del mandato ad opera del legale, l’istante sia stato privato della possibilità di far valere le proprie ragioni in relazione alle conseguenze dell’incidente della circolazione.
Al contrario, poiché lo stralcio della causa per perenzione processuale non ha precluso alle parti la possibilità di reintrodurre il processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 351, n. 2) e siccome l’istante medesimo era a conoscenza dell’esistenza del termine di prescrizione per la rivendicazione delle sue pretese (doc. J e Q), spettava semmai a quest’ultimo reagire con maggior tempestività. In altre parole, dal momento in cui ha revocato il mandato all’avv. __________, al più tardi da quando ha ricevuto per il tramite del suo nuovo patrocinatore lo scritto 20 giugno 1994 (doc. 2) con il quale il convenuto lo informava della rinuncia di controparte a sollevare la prescrizione sino al 30 giugno 1994 (doc. 1), l’istante avrebbe potuto e dovuto riproporre le sue domande risarcitorie bastando ad interrompere la prescrizione la semplice intimazione di un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO; Berti, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art. 135 CO). Ciò basta per escludere il nesso causale tra l’inadempienza del convenuto e il mancato riconoscimento all’istante delle sue pretese risarcitorie.
In quest’ottica, quindi, la conclusione del primo giudice che ha respinto l’istanza per difetto di un nesso causale tra l’operato del legale e il danno fatto valere in giudizio, non è arbitraria.
Per quanto attiene alla tassa di giustizia posta a carico dell’istante, il fatto che il pretore l'abbia calcolata utilizzando il criterio massimo consentito dalla LTG, ancorché opinabile date le circostanze del caso concreto e del fatto che il convenuto avrebbe potuto difendersi da solo senza far capo a un legale, non è arbitrario, rientrando comunque nei limiti previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 15).
Alla controparte che non formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
fr. 400.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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