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Rinvio atti all'Ufficio AI. Non è possibile concludere, senza ulteriori accertamenti, che l'assicurata qualora non fosse subentrato il danno alla salute, non avrebbe svolto un'attività lavorativa almeno parziale (30-50%), come d'altronde già svolgeva prima del peggioramento della patologia psichica | Omnilex