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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.19
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00019
Lugano 2 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 1997 presentato da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 29 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 20 novembre 1995 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’260.15 oltre interessi, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha lavorato alle dipendenze di __________, ora in liquidazione, in qualità di venditore d’auto sino al 31 luglio 1995, data per la quale è diventata effettiva la disdetta del contratto di lavoro 28 aprile 1995 (doc. A) inizialmente notificata dalla datrice di lavoro per il 30 giugno 1995 e in seguito protratta causa malattia del dipendente.
Con istanza 20 novembre 1995 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’260.15 lordi a saldo delle proprie pretese salariali per le vacanze non godute negli anni 1994 e 1995, per complessivi 24 giorni. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante per le vacanze non godute nel 1994 in quanto perente, mentre per le vacanze 1995 ha rilevato che quest’ultimo, al quale era stato chiesto in data 12 giugno 1995 di effettuare le stesse prima della fine del rapporto di lavoro, vi ha di fatto rinunciato continuando a presentarsi sul posto di lavoro. Essa ha addotto inoltre che l’istante, azionista della società, non potrebbe neppure prevalersi del diritto alle vacanze.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il dipendente non ha effettuato le vacanze di sua spettanza nel periodo di disdetta nonostante vi sia stato chiaramente esortato dalla sua datrice di lavoro, ha respinto l’istanza dovendosi desumere dal comportamento di quest’ultimo un’implicita rinuncia alle vacanze.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art. 327 CPC quest’ultimo in relazione con l’art. 340 lett. d CPC. Il ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non essersi attenuto alla recente giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle vacanze, il datore di lavoro non deve limitarsi ad invitare il dipendente a usufruire delle stesse ma è tenuto ad imporle.
Con osservazioni 10 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 329 cpv. 2 CO vieta di compensare le vacanze con prestazioni in danaro. È questo un principio inderogabile al quale tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore devono attenersi (art. 361 cpv. 1 CO). L’obbligo di godere delle vacanze realmente e non attraverso indennità compensative si estende anche al periodo che corre durante il termine di disdetta (DTF 106 II 152; Rehbinder in Comm. di Basilea, 1996, n. 2 ad art. 329d CO e n. 3 ad art. 329c CO; n. 14 ad art. 329d CO e n. 16 ad art. 329d CO; Streiff von Kaenel, Leitfaden zum Arbeits-vertragsrecht, 1992, n. 11 ad art. 329c CO; Aubert, in Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale, 1990, pag. 129). Una diversa soluzione -nel senso del pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in natura- è ipotizzabile unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile o è imposta da interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova che gli è indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta (Rehbinder, op.cit., n. 16 ad art. 329d CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 5 a) ad art. 329c CO). Occorre quindi esaminare in ogni singolo caso, tenendo conto della durata del periodo di disdetta e della situazione del mercato del lavoro, se il datore di lavoro può pretendere che le vacanze vengano prese prima della fine del contratto o se deve pagarne il corrispettivo (Aubert, in Journée 1990 de droit du travail et de la sécurité sociale, 1990, pagg. 129 e 130).
Nel caso di specie, la datrice di lavoro si è attenuta ai principi dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati. Infatti, come si evince dalle deposizioni _________ e __________, il giorno in cui ha notificato la disdetta del contratto (28 aprile 1995, doc. A), essa ha comunicato all’istante che le vacanze di sua spettanza avrebbero dovuto essere effettuate entro la fine del rapporto lavorativo, tant’è che la stessa aveva dispensato l’istante e il collega __________ dal presentarsi sul posto di lavoro nei due mesi restanti (teste __________). Ciò che è pure confermato dallo scritto 22 giugno 1995 (doc. B) nel quale la convenuta richiama un colloquio avuto con l’istante in data 12 giugno 1995, durante il quale gli aveva comunicato di ritenerlo libero da qualsiasi impegno verso la società, quindi anche da quello della presenza sul posto di lavoro.
Sennonché il lavoratore ha continuato a presentarsi sul posto di lavoro anche durante il periodo di disdetta, eccezion fatta per un’assenza per malattia.
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, da questo comportamento dell'istante può essere dedotta unicamente la rinuncia al godimento in natura delle vacanze ma non anche alla loro remunerazione. Il diritto alle vacanze, rispettivamente alla loro remunerazione, è infatti un diritto personale di carattere relativamente imperativo (art. 362 CO; Rehbinder in Comm. bernese, n. 3 ad art. 329a CO) al quale il lavoratore non può rinunciare a suo svantaggio (Schweingruber, in FJS 861, pag. 7 e 9), tantomeno per atti concludenti. Avesse voluto la datrice di lavoro essere esentata dal pagamento del corrispettivo, avrebbe dovuto almeno mettere in mora il lavoratore affinché finalmente stesse assente dal posto di lavoro, effettuando il periodo di vacanza che gli spettava.
Ne discende che la sentenza pretorile, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, deve essere annullata.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 febbraio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ in liquidazione è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 2'260.15 lordi oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° agosto 1995.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ in liquidazione verserà a __________ l’importo di fr. 200.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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