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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.155
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00155
Lugano 18 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da
rappr. da __________
contro
il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’905.- oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 11 ottobre 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’905.- a saldo delle fatture emesse il 20 e 21 giugno 1994 per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3);
che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato da __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della stessa non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia;
Per i quali motivi,
pronuncia:
Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ e è irricevibile.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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