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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.14
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00014
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 febbraio 1997 presentato da
contro
la sentenza 28 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 gennaio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 gennaio 1997 __________, titolare del __________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 761.70 oltre interessi, a saldo della fattura emessa il 7 maggio 1996 per lavori di riparazione eseguiti sul suo veicolo (doc. B);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella fattura sottoscritta dalla convenuta, ha accolto l’istanza, rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che il 6 marzo 1997 la controparte ha presentato le proprie osservazioni;
che lo scritto 15 marzo 1997 con il quale la ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- le proprie contestazioni in merito alla riparazione eseguita dall’istante;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni della ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sull’esistenza di un riconoscimento di debito e sull’eventuale benfondato di eventuali eccezioni allo stesso contrapposte;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che al resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede -per altro non richieste- non potendo valere il suo scritto 6 marzo 1997 quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 4 febbraio 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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