AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.13
Data decisione, Autorità: 01.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00013
Lugano 1 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 febbraio 1997 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 25 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 23 dicembre 1996 da
__________ ora in moratoria concordataria,
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte dai convenuti,
condebitori solidali, ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
che con separate istanze 23 dicembre 1996 la ditta __________, attiva nel commercio di bevande alcoliche, ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte da __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati per l'incasso di fr. 986.25 oltre accessori a saldo delle fatture emesse in data 14 novembre 1995 (fr. 445.45), 28 novembre 1995 (fr.335.65 e fr. 1’699.30), 6 dicembre 1995 (fr. 765.25) e 30 dicembre 1995 (fr. 1’475.40 e fr. 114.80);
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto le fatture indicate, corredate dei rispettivi bollettini di consegna della merce (doc. B-C) debitamente sottoscritti dai convenuti;
che all'udienza del 16 gennaio 1997 i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di essere debitori dell’importo posto in esecuzione trattandosi di fatture emesse per la fornitura di merce alla __________ ora fallita;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di validi riconoscimenti di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza non ritenendo comprovata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti;
che con il presente tempestivo gravame, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), f) e g) dell’art. 327 CPC: i ricorrenti rimproverano in sostanza al primo giudice di non aver accolto la loro eccezione secondo la quale non vi sarebbe agli atti un valido riconoscimento di debito che giustifichi la pretesa avversaria nei loro confronti, trattandosi di un debito della società che si è occupata della gestione dell’esercizio pubblico (la fallita __________) alla quale è stata fornita la merce oggetto delle fatturazioni controverse;
che con osservazioni 11 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali in quanto attinenti alla valutazione delle prove da parte del giudice, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che spetta al giudice del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20);
che dall’insieme della documentazione prodotta dall’istante, in particolare dai bollettini di cui ai doc. B-C, che oltre ad attestare la consegna della merce ne indicano il quantitativo e il valore unitario così da permettere ai convenuti di quantificare in ogni momento il loro debito, è possibile constatare l’esistenza di validi riconoscimenti di debito avendo i convenuti apposto la loro firma in calce ai medesimi, tranne su quello del 19 dicembre 1995 sottoscritto da tale _________ e che non viene pertanto considerato ai fini del presente giudizio;
che, per quanto riguarda le firme apposte in calce ai documenti accennati, parte di esse corrispondono a quella di __________ (cfr. procura), mentre per le altre -illeggibili- nulla è stato eccepito;
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio;
che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1988 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);
che l’eccezione dei convenuti secondo la quale debitrice della pretesa posta in esecuzione sarebbe la __________, non è stata comprovata;
che infatti, a prescindere dal fatto che dalle prove documentali non risulta neppure che l’istante fosse a conoscenza dell’esistenza di questa società, tutte le fatture e i bollettini di consegna sono intestati ai convenuti personalmente che peraltro non hanno mai contestato la loro qualità di debitori solidali (art. 143 CO);
che quindi, poichè l’importo per il quale sussiste valido riconoscimento di debito è superiore a quello posto in esecuzione -rimasto incontestato dai convenuti- la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve così essere respinto
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 febbraio 1997 di __________ e __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 80.- quale indennità per questa sede.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster