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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.152
Data decisione, Autorità: 05.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00152
Lugano 5 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 24 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 ottobre 1997 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 804.-, corrispondenti all’imposta
comunale 1991 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 20 settembre 1993 relativa all’imposta cantonale 1991-92 (doc. B) e la decisione di riparto dell’imposta tra moglie e marito relativa al medesimo biennio (doc. C), regolarmente passate in giudicato, nonché la bolletta di imposta notificata alla convenuta con il calcolo dell’imposta comunale dovuta (doc. D);
che all’udienza di contraddittorio la convenuta non è comparsa, non potendo valere quale presa di posizione all’istanza il suo scritto 3 novembre 1997, nonché la documentazione allo stesso allegata, incombendo al convenuto l’obbligo di esporre in sede di udienza le proprie allegazioni e contestazioni e di produrre la documentazione a sostegno della sua tesi difensiva (art. 387 cpv. 2 CPC e 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 387);
che al proposito il richiamo all’art. 84 cpv. 2 LEF non è pertinente rilevando la procedura di rigetto dell’opposizione dal diritto cantonale (Cometta in Rep 1989 p. 331);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11 dicembre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto l’istanza nonostante il debito per imposte fosse già stato soluto dal marito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che l’art. 222 della previgente LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che nella concreta fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione l’ente pubblico ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta tra coniugi relativa al biennio 1991-92 (doc. C) regolarmente passata in giudicato e che come detto costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, oltre al conteggio dell’imposta comunale di cui al doc. D, bolletta d'imposta -cresciuta in giudicato- sulla quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo del dovuto, ossia l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 1’005.-, pari all’imposta per il periodo dall’1.3.1991 al 31.12.1991 calcolata sulla base dell’imposta cantonale annua di fr. 1’207.80, doc. C), nonché il moltiplicatore di imposta in vigore nel Comune di __________ nel 1991 (80%);
che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che poiché la documentazione allegata all’istanza -alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio- costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;
che di nessun conforto alla tesi della ricorrente è la sua eccezione di estinzione del debito siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che anche la censura relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che pure improponibile è la proposta di assunzione di nuove prove formulata dalla ricorrente siccome estranea al rimedio della cassazione;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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