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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.12
Data decisione, Autorità: 08.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00012
Lugano 8 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 27 gennaio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile promossa con petizione 19 luglio 1995 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 10’151.20 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di
Locarno, pretese ridotte in sede di conclusioni a fr. 5’243.70 e accolte dal primo giudice
nella misura di fr. 5’002.70 oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione dei lavori appaltati, con particolare riferimento a quelli fatturati il 18 giugno 1994 e aventi per oggetto la revisione dell’alternatore, riparazione non eseguita a regola d’arte tant’è che durante un viaggio in __________ effettuato il 29 luglio 1994 l’alternatore ha dovuto essere sostituito. La convenuta, senza riconoscere il credito avversario, ha opposto in compensazione il costo di questo intervento per complessivi fr. 4’120.-. Per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1994, la debitrice ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 4’970.50, versato all’istante l'8 agosto 1995 e corrispondente ai prezzi usualmente applicati dai professionisti del ramo e sui quali è solitamente riconosciuto uno sconto del 20%.
Con il querelato giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che il guasto all’alternatore verificatosi durante il viaggio in _________ fosse in qualche modo riconducibile a un difetto del pezzo montato dall’istante o al suo intervento, ha concluso all’accoglimento della pretesa di quest’ultima. Per quanto attiene ai prezzi fatturati dall’istante il pretore non ha riconosciuto, in quanto non comprovata, la tesi della convenuta circa la pattuizione o il diritto ad uno sconto del 20% sugli stessi.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 febbraio 1997 del vicepresidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata la difettosità dell’intervento appaltato alla ditta istante, ancorché comprovata dalle prove documentali in particolare dalla fattura 6 agosto 1994 emessa da __________ (doc. 6) che attesta la sostituzione dell’alternatore oggetto della riparazione controversa. Rimprovera inoltre al primo giudice di avergli imposto la prova della pattuizione di uno sconto del 20% sui prezzi fatturati dall’istante sebbene quest’ultima non abbia contestato che i prezzi da lei applicati non erano scontati.
Con osservazioni 5 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto nel senso che il committente che vuole avvalersi delle facoltà accordategli dall’art. 368 CO, deve fornire la prova del difetto dell’opera -ovvero della difformità tra l’opera pattuita e quella fornita- (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage, 1996, n. 1507), della sua tempestiva notifica (DTF 107 II 176) e, nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, anche dell’esistenza di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch, op.cit., n. 1879 e 1885). La colpa dell’appaltatore è per contro presunta dalla legge e non deve di conseguenza essere provata dal committente.
Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non ha provato l’esecuzione difettosa dell’opera da parte dell’istante, rispettivamente che il danno patito durante la trasferta in _________ fosse in relazione con l’intervento di quest’ultima, non è arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie.
Infatti, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente -alla quale come detto incombeva l’onere della prova- dalle risultanze processuali non è emerso nulla che possa collegare la rottura dell’alternatore verificatasi durante il viaggio in _________ con la precedente revisione operata dall’istante. A nulla giova il richiamo alla fattura 6 agosto 1994 (doc. 6) poiché dalla stessa risulta unicamente il tipo di intervento effettuato presso il garage in __________ (sostituzione alternatore), ma non anche la natura e la causa del guasto, informazioni queste che la convenuta avrebbe dovuto necessariamente fornire al fine di stabilire un’eventuale responsabilità dell’istante a dipendenza del suo precedente intervento. Infatti, come si evince dalla deposizione __________ -elettrauto indipendente- “le cause di danneggiamento sono molteplici,....un alternatore può essere danneggiato anche per fattori esterni al pezzo stesso”.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la prova della pretesa diffettosa riparazione effettuata dall’istante avrebbe potuto essere facilmente apporta mediante una perizia da effettuarsi sull’alternatore sostituito, in possesso della convenuta così come confermato dal suo ex dipendente __________.
Nella fattispecie nessuno di questi elementi è dato, tanto più che alla deposizione del teste, il cui rapporto di subordinazione con la convenuta era per altro già terminato al momento dell’audizione, questa ha semplicemente contrapposto la fattura 6 agosto 1994 del garage tedesco dalla quale risulta soltanto la sostituzione dell’alternatore controverso. Tale prova documentale, la sola allegata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, non permette di ritenere che essa abbia fatto fronte all’onere della prova che le competeva poiché dalla stessa si evince unicamente il tipo di riparazione effettuato in __________ ma non anche la causa del guasto.
Anche per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1996, le censure ricorsuali circa il diritto ad uno sconto del 20% sui prezzi fatturati, si rilevano infondate. Come ritenuto dal primo giudice, spettava infatti alla committente provare simile pattuizione (Gauch, op.cit., n. 1233), non potendosi evidentemente pretendere dall’istante l’applicazione dello sconto eventualmente concesso da altri garages, né trattandosi di una prassi vincolante.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 febbraio 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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