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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.150
Data decisione, Autorità: 11.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00150
Lugano 11 dicembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 novembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 25 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 giugno 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’260.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice salvo per quanto attiene al tasso degli interessi di mora ridotto a quello legale del 5%;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 giugno 1996 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’260.- a saldo della fattura emessa il 3 novembre 1995 per la fornitura di legname (doc. B) a quest’ultimo, pretesa alla quale il convenuto si è opposto opponendo in compensazione un proprio credito di fr. 6’455.-;
che con il querelato giudizio il pretore, respinta in quanto non comprovata la pretesa opposta in compensazione dal convenuto, ha accolto l’istanza;
che con scritto 30 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4);
che nella concreta fattispecie poiché la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente l’8 novembre 1997, come dallo stesso riconosciuto, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 30 novembre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività e dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto non conforme alle esigenze di contenuto di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC: esso non indica infatti le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 30 novembre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-,
sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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