AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.149
Data decisione, Autorità: 22.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00149
Lugano 22 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione di Giani assente)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’000.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 5’412.- oltre interessi del 5% dal 14
novembre 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’importo di fr. 13’500.- fatturato dall’istante ritenuto che il costo preventivato per tutte le opere commissionate (due armadi per il corridoio, un armadio per la cucina e un armadio per la camera da letto oltre al rivestimento della cucina) ammontava a complessivi fr. 10’000.-, importo sul quale ella ha versato un acconto di fr. 5’000.-. Dedotta la somma concordata di fr. 2’500.- per la mancata consegna dell’armadio della camera, rimarrebbe un saldo a favore dell’istante di fr. 2’500.-, importo al quale la convenuta ha opposto in compensazione un proprio credito di pari importo per le spese sostenute per l’acquisto delle maniglie, per l’allestimento di una perizia che ha evidenziato la presenza di numerosi difetti nell’opera fornita e per le spese di patrocinio preprocessuale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non sarebbe emerso con sufficiente certezza se nell’importo concordato di fr. 10’000.- fosse compreso il lavoro relativo al rivestimento della cucina, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha quantificato in fr. 10’530.- il valore dell’opera fornita dall’istante, tenuto conto dei difetti presenti nella stessa, dedotto l’acconto di fr. 5’000.- nonché l’importo di fr. 118.- sostenuto dalla convenuta per l’acquisto delle maniglie (spesa che deve ritenersi compresa nei lavori preventivati), ha concluso a un saldo a favore dell’istante di fr. 5’412.-, importo per il quale è stata accolta l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto che nell’importo inizialmente pattuito di fr. 10’000.- erano comprese tutte le opere fatturate, in particolare anche i lavori di rivestimento della cucina (fatturati in fr. 3’500.-), ciò che risulta in modo chiaro dal suo interrogatorio formale completamente disatteso dal pretore. Chiede pertanto che la pretesa di parte istante venga riconosciuta limitatamente a fr. 1’912.- dovendosi dedurre l’importo di fr. 3’500.- già compreso nella mercede pattuita di fr. 10’000.-.
Con osservazioni 23 dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere a sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, poichè oggetto della controversia è il contenuto degli accordi alla base del contratto di appalto concluso dalle parti, spettava all’istante provare a che cosa, o meglio a quali lavori si riferiva la pattuizione della mercede di fr. 10’000.- di cui al doc. F. Proprio a ragione della natura della contestazione, simile prova non poteva certo essere apportata mediante una perizia giudiziaria, limitata all’accertamento del valore della prestazione e non ai contenuti del contratto.
Al fine di chiarire il contenuto del contratto l’istante ha chiesto l’interrogatorio formale della convenuta. A precisa domanda circa i lavori concordati sulla base di questo preventivo (doc. F), la convenuta ha indicato, oltre alla fornitura degli armadi, anche il lavoro controverso: “rivestire la cucina esistente con della formica” (domanda n. 1). Questa prova, la sola che abbia permesso di definire il contenuto del contratto al di là del generico e contestato contenuto del preventivo, è stata disattesa dal pretore. Egli non solo non ne ha tenuto conto, ma nemmeno ha giustificato tale sua scelta, come se la prova non fosse stata assunta. In tal modo la sua decisione sulla pattuizione dell’appalto è contraria alle risultanze dell’istruttoria, ossia a quell’interrogatorio inteso a chiarire i termini di un documento ben poco chiaro come il preventivo, doc. F. Non si è così avveduto che le risposte della convenuta sono rimaste incontestate, in particolare laddove l’istante non ha provato di aver concluso una pattuizione separata per il rivestimento della combinazione di cucina.
Alla luce di quanto sopra esposto, accertata la pattuizione di una mercede di fr. 10’000.- per la fabbricazione di quattro armadi e il rivestimento di quelli esistenti della cucina della convenuta, dedotto l’importo di fr. 2’500.- per la mancata fornitura di un armadio nonchè quello di fr. 118.- per l’acquisto delle maniglie, rimarrebbe un saldo a favore dell’istante di fr. 7’382.-, importo sul quale la convenuta ha versato un acconto di fr. 5’000.-; il residuo a favore dell’istante è pertanto di fr. 2’382.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 27 novembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
La convenuta __________ verserà alla __________
l’importo di fr. 2’382.- oltre interessi del 5% da 14
novembre 1995.
come i costi di perizia di fr. 900.-, in parte anticipati
dall’istante, sono suddivisi tra le parti in ragione di 3/5 a
carico dell’istante e 2/5 a carico della convenuta. A quest’ultima l’istante verserà fr. 200.- per ripetibili parziali.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
sono poste a carico della __________ per 3/4 e a carico di __________ per 1/4. __________ verserà alla controparte fr. 300.- come ripetibili parziali di questa sede
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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