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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.10
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00010
Lugano 21 aprile 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Giani ed Epiney-Colombo, quest’ultima in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 1997 presentato da
contro
la sentenza 15 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 novembre 1994 nei confronti di
patr. dall’avv.
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5’000.– a titolo di risarcimento per torto morale nonché la pubblicazione del dispositivo di condanna sui quotidiani __________;
domande respinte dal primo giudice;
considerato che la ricusa dell'intera Camera di cassazione civile, presentata da __________ contestualmente con il presente ricorso, è stata respinta con sentenza 16 giugno 1997 da una Camera di cassazione civile ad hoc, per quanto riguarda i giudici _________ e __________;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A mente dell’istante, __________ avrebbe infatti ispirato ed istigato __________ alla pubblicazione del menzionato articolo, fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessaria, in particolare numerose lettere da lui indirizzate a vari uffici dello Stato nelle quali contestava l’esito di un suo ricorso presentato contro una risoluzione dell’assemblea comunale di __________ in relazione a due mozioni inerenti la revisione del piano regolatore (doc. 4), respinto con decisione 16 marzo 1994 dal Consiglio di Stato.
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere responsabile dell’articolo incriminato. Osserva infatti di aver semplicemente informato il “__________” sulla vicenda che lo opponeva al Servizio dei ricorsi, mentre nega di essere responsabile del contenuto dell’articolo poiché la decisione di scriverlo e pubblicarlo, con il contenuto e la forma che sappiamo, è stata presa esclusivamente da __________. Contesta inoltre che siano dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 49 CO.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non ritenendo comprovati i requisiti di cui all’art. 49 CO, in particolare non potendosi considerare il convenuto autore dell’offesa subita dall’istante a dipendenza dell’arti-colo apparso su “__________” del __________, articolo redatto da __________ e non dal convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza pretorile, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in particolare relativamente alla responsabilità del convenuto quale ispiratore e istigatore dell’articolo incriminato.
Con osservazioni 22 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Siffatta valutazione delle prove, oltre a essere incompleta poiché non tiene conto delle risultanze istruttorie nel loro complesso, effettivamente corrisponde a un concetto riduttivo di lesione della personalità, così come voluto dall'art. 28 CC e nell'ambito del quale si collocano i rimproveri espressi in termini sufficientemente chiari dall'istante riguardo al tipo di partecipazione avuta dal convenuto nella fattispecie.
In realtà, una diversa e più approfondita lettura delle prove conferma la tesi di fatto del ricorrente. Gli stessi interrogatori che si trovano negli incarti penali richiamati hanno ben altra portata di quella riferita dalla sentenza impugnata. Infatti, da una parte __________ –nel procedimento penale che l'ha riguardato personalmente– afferma che le informazioni per la stesura del primo articolo –quello in esame– gli sono state fornite dal convenuto e di averle assunte tali e quali, senza verificarle. Dall'altra, il convenuto –di fronte alla domanda se avesse fornito a __________ le informazioni utilizzate per redigere l'articolo– ha risposto che è compito della stampa di sollevare argomenti di interesse pubblico e di denunciare situazioni intollerabili: per questa ragione egli ha informato "__________" sulla vicenda.
Così facendo egli ha inteso senza dubbio che il settimanale di __________ desse risalto al tema che gli stava a cuore, indicando (a torto) l'attore come responsabile delle decisioni a lui sfavorevoli.
Ma __________ ha fatto di più: infatti, oltre a una pubblicazione di __________ di cui si dirà nel seguito, ha consegnato al giornale una serie di scritti da lui indirizzati all'autorità amministrativa in cui tra l'altro commenta quelle che considera le caratteristiche professionali negative di __________, usando termini come "funzionario incapace", da trasferire al "demanio di __________ a occuparsi dei fagiani ...o a ripulire i terreni insozzati dagli zingari" (doc. E), rispettivamente "raccomandato" e "protetto" (doc. F), rispettivamente insinuando il sospetto che "il superprotetto burocrate" corrisponda a quel "signore che per ben due volte non ha superato l'esame di capacità ecc." (doc. G).
È quindi del tutto sostenibile la tesi dell'istante, secondo cui v'è prova sufficiente che anche l'attività di _________ può costituire una lesione della personalità, conforme all'art. 28 CC. Al proposito è opportuno ricordare che dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare estensivamente il concetto di azione illecita: in particolare la formula scelta del nuovo art. 28 cpv. 1 CC dev'essere intesa nel senso più ampio, ossia concerne qualsiasi persona la cui attività o collaborazione causa, permette o favorisce una lesione della personalità altrui (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, N. 842); ciò che può comportare che la tutela del leso riguardi una persona che –nell'am-bito dell'illecito– abbia svolto soltanto una funzione secondaria: un ausiliario, il venditore di un libro, ecc., anche senza rendersi conto della gravità del proprio agire (Tercier, op. cit., N. 847 e 853).
A questo punto vanno ricordate le caratteristiche dell'articolo di stampa in questione (in parte già descritte) che già di primo acchito appare particolarmente violento nei confronti dell'onore personale e professionale dell'istante: esso è apparso in prima pagina dell'edizione del 2 ottobre 1994 con il titolo in inchiostro rosso "Torna nella stalla, somaro", titolo sotto il quale campeggiano le fotografie di due animali, un asino appunto e una zebra con __________; sopra il titolo, in stampa nera, "In Ticino abbiamo scoperto altre braccia rubate all'agricoltura". Nel testo vengono posti a confronto due fatti salienti: la presunta e pretesa negligente attività professionale dell'istante in relazione al PR di __________ e il suo preteso basso profilo come giurista a dipendenza dell'esito di determinate prove d'esame per il conseguimento del brevetto d'avvocatura. In questo testo si leggono alcuni giudizi di valore come: "inetto rampollo", "assoluta inettitudine del lic. iur." Oggettivamente non appaiono tanto lesivi della personalità dell'istante i fatti descritti nell'articolo di : né le procedure amministrative in cui avrebbe avuto parte __________ (questione peraltro tempestivamente chiarita da parte dello stesso Consiglio di Stato), né l'insuccesso in determinate prove d'esame (circostanza sufficientemente pubblicizzata un paio d'anni prima con la stampa di quello che il "" definisce un libercolo: cfr. __________, La Giustizia ticinese? Tranquilli, è in buone mani !, __________). Determinanti per il carattere gravemente lesivo della personalità dell'istante sono per contro i titoli, le illustrazioni e gli arbitrari giudizi di valore formulati nei suoi confronti.
Orbene, non essendoci prove che questi elementi siano stati voluti, o ideati o suggeriti dal convenuto, non gliene si può caricare la responsabilità: è d'altra parte lo stesso istante ad ammettere che il giornale ha presentato l'articolo a modo suo.
Si volesse però anche considerare l'esito editoriale come la collaborazione di __________ con il giornale, alla luce di quanto testé rilevato, non è certamente arbitrario considerare che ciò che dev'essere ascritto alla redazione del giornale o all'autore dell'articolo sia tanto grave da interrompere il nesso di causalità adeguata fra la provata attività di __________ in vista della pubblicazione e il pregiudizio patito da _________ (Tercier, op. cit., N. 1862).
Non è pertanto arbitraria nemmeno la conclusione del Pretore laddove, per altra strada, giunge alla medesima conclusione.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 gennaio 1997 del __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.– a titolo di ripetibili di questa sede.
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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