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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.7
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00007
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 presentato da
contro
la sentenza 13 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 ottobre 1996 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non potendo in particolare essere riconosciuto alla proposta di assicurazione il carattere di polizza assicurativa poiché priva dell’indicazione dell’ammontare del premio dovuto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione (doc. A), ha accolto l’istanza .
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per aver equiparato la proposta di assicurazione (doc. A) a un valido riconoscimento di debito nonostante sullo stesso non figuri l’ammontare del premio fatto valere in causa.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).
Sebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante, in particolare dalla proposta di assicurazione “copertura provvisoria stabile” sottoscritta dal convenuto (doc. A) -atto che di principio vale quale riconoscimento dei premi scaduti (Panchaud/Caprez, op.cit., § 94)- non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Sulla stessa non figura infatti né l’ammontare del premio dovuto dall’assicurato, né tantomeno i criteri di calcolo del medesimo, ritenuto che il generico rinvio alla “tariffa attuale”, neppure allegata alla proposta assicurativa, non permette al debitore di quantificare il suo debito, ciò basta per escludere l'esistenza di un valido titolo legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF. Del resto l’unico documento versato agli atti che riporta la somma oggetto dell’esecuzione è il conteggio dell’8 gennaio 1996 che non reca nessun segno di accettazione da parte dell’assicurato (doc. G).
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Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. l ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 60.-, da anticipare dalla parte
istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 150.- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.,- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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