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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.6
Data decisione, Autorità: 04.03.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00006
Lugano 04 marzo 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 17 gennaio 1997 presentato da
contro
la sentenza 12 dicembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 settembre 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’473.- oltre accessori nonché
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale gravante la part. n. __________ RFD
__________ di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 settembre 1996 la società in accomandita __________. ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’473.-, a saldo delle proprie prestazioni per uno scavo eseguito sul fondo del convenuto;
che con sentenza 12 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, ritenendo sufficientemente comprovato il credito, peraltro non contestato dal convenuto, assente all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 17 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che in concreto lo scritto 17 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a indicare le circostanze nell’ambito delle quali ha accettato l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura controversa, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 gennaio 1997 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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