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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.5
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00005
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, emesso per l’incasso di fr. 2’899.25 e accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Al contraddittorio del 13 gennaio 1997, il convenuto si è opposto alla domanda di rigetto dell’opposizione contestando innanzi tutto la facoltà di rappresentanza dell’avv. __________ essendo apparsa sul FUC del __________ la sua sospensione dall’Albo degli avvocati del Cantone Ticino; nel merito, pur riconoscendo il carattere immediatamente esecutivo del decreto cautelare 28 giugno 1996, ha contestato di dovere l’importo posto in esecuzione.
Con il querelato giudizio il pretore, accolta l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante, stante la sua sospensione dall’Albo degli avvocati del Cantone Ticino, ha respinto l’istanza estromettendo dall’incarto la documentazione dallo stesso prodotta all’udienza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver negato la legittimazione del suo rappresentante nella persona dell’avv. __________, la cui sospensione dall’Albo non avrebbe avuto alcun effetto in virtù di una contraria decisione della Camera per l'avvocatura e il notariato prossima ad essere pubblicata sul FUC. Nel merito rimprovera al pretore di non essersi espresso sulla sua domanda di rigetto dell’opposizione debitamente comprovata con la documentazione prodotta al contraddittorio, con particolare riferimento ai dispositivi n. 2 e 3 del decreto cautelare 28 giugno 1996.
Con osservazioni 17 febbraio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La rappresentanza processuale è in particolare riconosciuta agli
avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e alle persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC).
Per quanto attiene alla legittimazione al patrocinio dell’avv. __________, sul FUC del 10 gennaio 1997 è effettivamente apparsa la sua sospensione dell’iscrizione all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino dal 1. dicembre 1996 al 31 marzo 1997, per l’assolvimento della pratica notarile. Sennonché l'avv. __________ aveva immediatamente replicato all'eccezione che la pubblicazione sul FUC era errata e dovuta a una svista da parte del Tribunale d'appello che avrebbe provveduto a una pubblicazione corretta entro pochi giorni: indicava il periodo di sospensione dal __________.
La pubblicazione è avvenuta sul FUC del __________ e indica la data della rettifica della decisione di sospensione nel __________. Lo stesso giorno (4 ore dopo lo svolgimento del contraddittorio di causa) l'avv. _________ trasmetteva per fax alla Pretura lo scritto del Tribunale d'appello con il testo della nuova decisione e l'invito di pubblicazione alla redazione del FUC.
La prova, prima allegata e in seguito fornita dall’avv. _________ circa la causa della sua sospensione e la sua successiva e tempestiva reiscrizione, basta a mente di questa Camera per dimostrare la capacità processuale del rappresentante.
Trattandosi come detto di un presupposto verificabile d’ufficio, ci si poteva semmai attendere che il pretore, qualora avesse nutrito dei dubbi sulla veridicità delle spiegazioni date dall’avv. __________ in sede di contraddittorio, verificasse se questi fosse o no iscritto all’Albo degli avvocati.
Di conseguenza, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, all’avv. _________ deve essere riconosciuta la legittimazione alla rappresentanza di __________, rispettivamente la facoltà di far valere le proprie ragioni e di produrre la necessaria documentazione a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione.
Nel caso concreto, a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto 28 giugno 1996, indicando in particolare i dispositivi n. 2 e 3 con i quali il pretore lo ha riconosciuto debitore nei confronti dell’istante di una serie di importi per cause diverse.
Come riconosciuto dallo stesso convenuto, il decreto provvi-sionale costituisce valido titolo esecutivo indipendentemente dalla sua impugnativa (CCC 8 settembre 1993 in re L./L.; II Corte civile TF 18 marzo 1996 consid. 1 in re S./V).
In presenza di un valido titolo esecutivo, il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni elencate in modo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF.
Poiché il convenuto non si prevale di nessuna di queste eccezioni giustificando la propria opposizione al pagamento dell’importo posto in esecuzione con argomentazioni che rilevano del merito della controversia che oppone le parti -in particolare egli sostiene di aver versato alla moglie un contributo alimentare sufficiente per far fronte alle spese poste a suo carico con il decreto 28 giugno 1996- nulla osta al rigetto dell’opposizione limitatamente all’importo di fr. 2’742.25 poiché - riguardo al dispositivo no. 2 del decreto 28.6.1996 - non risulta che __________ abbia anticipato la somma di fr. 320.-- per tassa di giustizia e spese e che quindi abbia diritto alla rifusione di quelle poste dalla controparte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 gennaio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE __________ dell’UE di Lugano limitatamente all’importo di fr. 2’742.25 oltre interessi del 5% dal 28 giugno 1996.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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