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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.4
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00004
Lugano 2 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1997 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 20 dicembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 aprile 1993 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’780.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________
e __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
I convenuti hanno innanzi tutto eccepito la loro legittimazione passiva. Nel merito si sono opposti alla pretesa avversaria contestando l’adempimento del contratto, rispettivamente il suo corretto adempimento. Essi hanno rilevato di aver incaricato la ditta istante di effettuare quanto necessario per risolvere in modo conveniente il problema dell’eccessiva temperatura all’interno dell’esercizio pubblico, al quale la stessa non è invece stata in grado di ovviare. In ogni caso essi si sono opposti al pagamento della fattura controversa a ragione dei gravi difetti riscontati nell’opera fornita da controparte. In via riconvenzionale essi hanno chiesto il pagamento di fr. 500.- pari a quanto necessario alla rimozione dei due condizionatori rivelatisi inutilizzabili.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la legittimazione passiva dei convenuti nella loro qualità di proprietari dello stabile per conto dei quali ha agito l’amministratore __________, ha concluso all’accoglimento dell’istanza. A mente del primo giudice i committenti non hanno infatti provato di aver tempestivamente e concretamente notificato l’esistenza di difetti nell’opera fornita, da qui l’accettazione della stessa e il conseguente obbligo di pagamento della fattura litigiosa. La domanda riconvenzionale è stata respinta in quanto non comprovata.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto l’eccezione di inadempimento del contratto in base al quale l’istante avrebbe dovuto trovare una soluzione al problema del raffreddamento dei locali all’interno dell’esercizio pubblico. In via subordinata rimproverano al primo giudice di non aver ritenuto tempestiva la notifica del difetto da parte loro.
Con osservazioni 7 febbraio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
La censura si rileva quindi infondata.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Preliminarmente, per quanto attiene all’eccezione di inadempimento del contratto ex art. 82 CO, è vero che il primo giudice ha deciso la vertenza senza farvi cenno né formalmente né affrontandone il merito. Questa carenza di motivazione, a ben vedere, non ha tuttavia rilevanza pratica. Infatti, è solo in sede giudiziaria che i committenti hanno sostenuto questa tesi. Fino a quel momento e in particolare dopo la consegna dell’opera essi si sono opposti al pagamento della pretesa avversaria lamentando la presenza di difetti nell’opera fornita. Chiedendo alla controparte di porre riparo agli inconvenienti notati nell’impianto, i convenuti hanno optato per l’eccezione di garanzia anzichè per quella tendente all’adempimento del contratto, scelta vincolante dal momento in cui viene comunicata alla controparte (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 485 e 486). Avessero anche avuto diverso atteggiamento, ci si dovrebbe chiedere se essi siano o no riusciti a provare questo stato di cose. La questione può tuttavia restare aperta.
In concreto il primo giudice ha respinto le eccezioni dei convenuti ritenendo tardiva e non sufficientemente motivata la notifica dei difetti di cui al loro scritto 15 maggio 1990 (doc. C).
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage, 1996, n. 2141). La mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; Gauch, op.cit., n. 2138 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
L'onere della prova spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176).
Per quanto attiene alle modalità della notifica del difetto, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175).
Il primo giudice, accertato che l'opera è stata fornita al più tardi il 17 aprile 1990 (data della fattura), non ha considerato sufficientemente tempestiva e dettagliata la comunicazione del 15 maggio 1990 (doc. C). Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, questo scritto non adempie ai requisiti posti da dottrina e giurisprudenza per essere equiparato a una tempestiva notifica dei difetti. Infatti, mentre possono sussistere dubbi circa la tempestività della notifica -anche in considera-zione della particolare natura dell'opera fornita il cui corretto funzionamento poteva essere verificato solo in determinate condizioni metereologiche, i committenti -e per essi il loro amministratore __________ - hanno formulato una generica doglianza che non corrisponde alle esigenze chiarite dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Gauch, op.cit., n. 2128 segg.). In altre parole, lo scritto 15 maggio 1990 (doc. C), manca di una più precisa descrizione del difetto (Gauch, op.cit., n. 2130 e 2131), della comunicazione di non accettare l'opera e di ritenere la ditta appaltatrice responsabile del difetto (Gauch, op.cit., n. 2133 segg.). Nulla giova alla tesi dei ricorrenti il fatto che la ditta istante abbia dato seguito alla loro comunicazione procedendo a una verifica sul posto dell'opera fornita, (cfr. teste __________ e doc. G): la disponibilità dell'istante non può infatti essere intesa, in assenza di prove contrarie, quale riconoscimento di una sua responsabilità per gli inconvenienti lamentati.
Accerta la tardività e l’irregolarità della notifica dei difetti da parte dei committenti -rispettivamente l'accettazione dell'opera e il principio del suo pagamento- può rimanere irrisolta la questione di sapere se i convenuti abbiano debitamente provato l'esistenza e la natura di un difetto nell’opera (Gauch, op.cit., n. 1507), prova che in concreto si imponeva non risultando in modo sufficientemente chiaro questo aspetto della fattispecie.
Ne discende che nella conclusione del primo giudice, non contraddetta dalle risultanze istruttorie, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dai ricorrenti che si sono limitati a riproporre in questa sede la loro versione dei fatti senza riuscire a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile, quindi arbitraria.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione16 gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
fr. 400.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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