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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.3
Data decisione, Autorità: 16.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00003
Lugano 16 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi, e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1997 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 23 dicembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 novembre 1996 nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 25 novembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’050.-, importo corrispondente al contributo alimentare arretrato per tre mensilità. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza provvisionale 2 novembre 1993 della Prima Camera civile (doc. A) che ha imposto al marito l’obbligo di versare alla moglie l’importo di fr. 1’350.- mensili a titolo di contributo alimentare.
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo,
con particolare riferimento alla sentenza provvisionale della Prima Camera civile poichè superata dalla successiva sentenza di divorzio 15 maggio 1995 con la quale il Pretore del distretto di Riviera ha esonerato il marito dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie.
Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza in difetto di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, non potendo a tal fine valere la sentenza cautelare 2 novembre 1993 della Prima Camera civile, ritenuto che alla stessa ha fatto seguito la sentenza 15 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera, immediatamente esecutiva secondo l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, nonostante contro la stessa sia pendente un appello.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 14 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare il principio secondo il quale sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio, i rapporti tra le parti sono regolati dalle misure provvisionali precedentemente adottate sulla base dell’art. 145 CC, ciò che comporta il riconoscimento del carattere esecutivo alla sentenza della Prima Camera civile.
Con osservazioni 27 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Nella fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto la sentenza cautelare 2 novembre 1993 della Prima Camera civile prolata nell’ambito della procedura di divorzio che oppone le parti; procedura che non si è ancora conclusa, avendo entrambi i coniugi impugnato la sentenza di divorzio 15 maggio 1995 del Pretore di Riviera.
Secondo la dottrina una sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta come esecutiva nel Cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986, pag. 35). Anche una decisione non ancora passata in giudicato può quindi assurgere a titolo esecutivo se il diritto processuale cantonale la dichiara immediatamente esecutiva (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 109, n. 12).
Nel nostro Cantone l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, i giudizi in materia di prestazione di alimenti e le misure provvisionali giusta l’art. 145 CCS.
In merito all’interpretazione di questo disposto, occorre rilevare che la prassi si è finora attenuta al testo letterale della norma, nel senso che in materia di contributi alimentari sono immediatamente esecutivi non solo i decreti cautelari, ma anche le sentenze di merito, ancorchè non passate in giudicato (Rep 1979 280; 1974 321).
Per quanto criticabile questa prassi, secondo la quale in caso di impugnazione della sentenza di merito solo il dispositivo che riconosce o nega gli alimenti è immediatamente esecutivo, mentre rimangono in sospeso tutte le ulteriori questioni attinenti lo scioglimento del matrimonio e quello del regime dei beni, essa è comunque quella in vigore di modo che non può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di non essersene scostato (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 327).
Nulla giova alla tesi della ricorrente il riferimento alla giurisprudenza federale di cui alla sentenza pubblicata in DTF 120 II 2 -dove oggetto di controversia era la regolamentazione degli aspetti accessori del divorzio- e tantomeno a quella pubblicata in DTF 111 II 309 nella quale il Tribunale federale ha riconosciuto l’esistenza di diverse prassi cantonali in merito alla problematica dell’esecutività delle misure provvisionali che regolano il mantenimento della moglie rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non ritenendo arbitraria la decisione cantonale che ha negato carattere esecutivo alla sentenza provvisionale sulla base della quale la moglie ha chiesto il pagamento di un contributo alimentare, ancorchè quest’aspetto non fosse ancora stato deciso definitivamente con la decisione di merito (caso peraltro analogo a quello in discussione).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato non potendo in particolare essere considerato arbitrario il solo fatto per il primo giudice di aver fatto propria una prassi giurisprudenziale piuttosto che un’altra, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 gennaio 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipati dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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