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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.2
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00002
Lugano 14 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 presentato da
rappr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 agosto 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 540.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 agosto 1996 __________, direttore della __________ a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 540.- pari al prezzo di due foulards acquistati dal convenuto;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto con l’istante per merce acquistata presso il negozio dallo stesso gestito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, tra le quali una dichiarazione scritta dell’accaduto resa dalla venditrice del negozio __________, ha accolto la pretesa dell’istante;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provato il credito avversario malgrado le contestazioni allo stesso contrapposte, e neppure considerate dal giudice e nonostante l’istante non fosse neppure legittimato a far valere la pretesa non essendone il titolare; egli lamenta inoltre la violazione di norme di diritto procedurale con riferimento all’assunzione da parte del giudice di una testimonianza scritta sulla quale le parti non hanno potuto esprimersi;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dalla valutazione sul merito della controversia, con particolare riferimento alle contestazioni sollevate dal convenuto circa l’esistenza del credito avversario e la legittimazione dell’istante (contestazioni alle quali il primo giudice non ha accennato in sentenza rendendo così un giudizio carente dal punto di vista della motivazione), la sentenza deve in ogni caso essere annullata poiché il giudice di pace ha disatteso norme di procedura fondamentali;
che innanzi tutto, per quanto attiene all’assunzione della teste __________, avvenuta in forma scritta senza che alla teste sia stato deferito il giuramento (art. 235 cpv. 1 CPC) e senza che le parti abbiano potuto porle eventuali domande, le modalità seguite sono ignote al Codice di procedura civile ticinese, ragione per la quale la prova come tale non può essere considerata ai fini del giudizio: l'art. 238 bis CPC prevede infatti la nullità della testimonianza in caso di inosservanza delle norme di assunzione e di audizione dei testi;
che oltre a non aver ossequiato le formalità che regolano l’assunzione dei testimoni, prolando la sentenza senza ulteriori formalità il primo giudice ha violato il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), in particolare in merito al contenuto della dichiarazione __________, ciò che corrisponde anche a una violazione dell'art. 297 cpv. 1 CPC, nell'ambito della procedura specifica;
che scopo del dibattimento finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso, ancorché in modo irregolare, nella fase istruttoria, dopo di che - e solo allora - il giudice può procedere all’emanazione del proprio giudizio;
che l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce non solo motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC, ma comporta la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti così come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
che tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il
rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio da prolarsi previa regolare assunzione della teste _________ e successiva discussione finale (art. 332 cpv. 2 CPC);
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta del giudice di prima istanza (II CCA 26 settembre 1994 in re F. SA/I.; I CCA 27 settembre 1993 in re P./O.), mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione viziata
(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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