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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.150
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00150
Lugano 7 gennaio 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 dicembre 1996 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 novembre 1996 nei confronti di
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 novembre 1996 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 550.- oltre accessori a saldo della parcella emessa il 9 settembre 1996 per spese e onorari di sua spettanza per la custodia presso di lui, a titolo fiduciario, di un certificato azionario appartenente alla convenuta (doc. B e C);
che con il querelato giudizio il primo giudice, senza convocare le parti alla discussione, ha respinto l’istanza “per difetto di forma” non ritenendo che dalla documentazione prodotta dall’istante fosse possibile desumere un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che con il presente tempestivo gravame l’avv. _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto procedurale, in particolare gli art. 293 cpv. 1 e 125 CPC, e di aver violato il diritto delle parti al contraddittorio, per aver emanato la sentenza qui dedotta in cassazione senza averle convocate;
che la procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è regolata dagli art. 387 segg. CPC e non, come erroneamente indicato dal ricorrente, dagli art. 291 segg. CPC che regolano invece le cause civili inappellabili;
che la richiesta formulata dall'istante -istanza di rigetto dell'opposizione- è chiara e inequivocabile, tanto più così com'è formulata;
che quindi il giudice deve darvi seguito (nel rispetto delle norme procedurali fondamentali), libero poi di valutare l'esistenza dei presupposti dell'art. 82 LEF per accogliere o respingere la domanda sottoposta al suo giudizio;
che nell’ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell’ opposizione, le parti devono essere citate a comparire entro un breve termine dopo di che, il giudice decide in base agli atti e alle loro eventuali allegazioni e contestazioni (art. 387 cpv. 1 CPC);
che se è pur vero che compete al giudice del rigetto l’obbligo di accertare d’ufficio se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito, è altrettanto vero che egli non può effettuare questa valutazione senza prima sentire le parti;
che quindi, il fatto per il primo giudice di aver deciso l’istanza, respingendola “per difetto di forma” senza neppure convocare le parti al contraddittorio, costituisce non solo violazione dell’art. 387 cpv. 1 CPC, quindi motivo di cassazione ai sensi dell’art. 327 lett. g CPC, ma altresì violazione del diritto di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.);
che tale carenza procedurale comporta la nullità dell’atto poichè emanato in dispregio del principio di essere sentito (142 lett. b CPC);
che pertanto gli atti devono essere rinviati al primo giudice per nuovo giudizio che potrà essere emesso solo dopo la convocazione delle parti alla discussione dell’istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre il pagamento di ripetibili al ricorrente viene posto a carico dello Stato del Cantone Ticino;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 28 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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