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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.147
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00147
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 25 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 24 luglio 1996 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’938.10 oltre interessi, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 6’295.- mentre ha respinto la
domanda riconvenzionale della convenuta tendente al pagamento di fr. 3’561.- oltre
interessi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 24 luglio 1996 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’938.10 a saldo delle proprie pretese salariali per le vacanze non godute nel periodo di durata del contratto e per la quota parte della tredicesima mensilità di sua spettanza per il 1996.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che nel salario mensile pattuito tra le parti (fr. 6’193.- per il 1995 e fr. 6’250.- per il 1996) era compresa ogni e qualsiasi prestazione complementare, in particolare quelle a titolo di indennità per vacanze e tredicesima. In via riconvenzionale ha chiesto la restituzione di fr. 2’056.-, pari alla quota parte di tredicesima erroneamente versata al dipendente per il 1995, e il pagamento di fr. 1’505.- per ore lavorative pagate all’istante senza che lo stesso le abbia prestate.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che al momento dell’assunzione dell’istante la convenuta era a conoscenza e ha accettato le condizioni salariali applicate dalla precedente datrice di lavoro __________, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza. Facendo propria la tesi dell'istante secondo la quale nel salario mensile versatogli non erano comprese eventuali indennità per vacanze e tredicesima, ha riconosciuto a quest’ultimo il diritto al pagamento della tredicesima, calcolata pro rata per la durata dell’impiego nel 1996, e alle vacanze non godute, per un importo totale lordo di fr. 7'800.-, dal quale ha dedotto fr. 1’505.- per ore lavorative pagate al lavoratore senza che questi le abbia prestate, da qui un saldo a favore dell'istante di fr. 6'295.- lordi.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 dicembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all‘art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera innanzi tutto al pretore di aver violato l’art. 86 CPC avendo in sostanza riconosciuto all’istante più di quanto dallo stesso richiesto. Nel merito rimprovera al giudice di prime cure di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver concluso al benfondato della tesi dell’istante in merito alla quantificazione del salario mensile di sua spettanza, basandosi unicamente sulle prove dallo stesso allegate, senza cioè considerare le prove testimoniali e documentali proposte a sostegno della sua tesi difensiva.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Va innanzi tutto rilevato che in difetto di un contratto di lavoro scritto, la questione litigiosa -ossia la determinazione del salario di spettanza dell’istante- deve essere risolta alla luce delle risultanze istruttorie che devono essere valutate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento: questa Camera è infatti legittimata a intervenire sul suo operato solo quando le conclusioni cui egli giunge sono arbitrarie, ossia sconfessate da altre risultanze processuali (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 e 5 ad art. 327). A proposito del potere di apprezzamento riservato al giudice di prime cure, è utile rilevare che anche di fronte a prove discordanti, quali potrebbero essere in concreto le deposizioni testimoniali ritenute dal pretore ai fini del proprio convincimento (__________, _________ e __________) rispetto a quelle dei testi _________ e __________ sulle quali la ricorrente fonda la propria tesi, spetta comunque a quest’ultimo operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste prove debba essere riconosciuta maggiore credibilità (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 90).
In concreto, la conclusione pretorile secondo la quale l’istante sarebbe stato assunto dalla convenuta alle stesse condizioni salariali di cui godeva presso la precedente datrice di lavoro __________ -presso la quale percepiva uno stipendio mensile non comprensivo di vacanze e tredicesima- non è arbitraria in quanto confortata dalle risultanze istruttorie. In particolare i testi _________ e __________, assunti dalla convenuta contemporaneamente all’istante, confermano che al momento della loro assunzione la convenuta, per il tramite di __________ legittimato per stessa ammissione della convenuta a vincolarla, ha assicurato il mantenimento delle condizioni salariali applicate dalla precedente datrice di lavoro. Gli stessi testi, oltre al teste __________, confermano pure di aver sottoposto a __________ i conteggi attestanti il salario da loro percepito presso __________. A conforto della tesi pretorile vi è inoltre il contenuto della disdetta 31 ottobre 1995 (doc. D) notificata dal lavoratore proprio a causa del mancato ossequio delle precedenti condizioni salariali.
A proposito dello scritto 5 novembre 1995 della convenuta (doc. 4), contrariamente a quanto dalla stessa preteso, l’istante ha contestato di averlo ricevuto in occasione dell’audizione del teste __________, ragione per la quale spettava alla convenuta provare di averlo notificato.
Gli elementi sopra enumerati, oltre al fatto che per il 1995 __________ ha regolarmente versato all’istante la tredicesima senza che sia riuscita a provare essersi trattato di un errore, permettono di condividere la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, non contraddetta da altri elementi, di modo che la censura di arbitrio mossa al giudizio pretorile deve essere respinta.
Pure destituita di fondamento è la censura ricorsuale attinente la violazione dell’art. 86 CPC a opera del primo giudice per il fatto che questi avrebbe effettuato il calcolo del credito dell’istante basandosi su un importo di fr. 7’800.- nonostante il valore di causa sia stato indicato in fr. 6’938.10. Infatti, come risulta dall’istanza medesima, l’importo di fr. 6’938.10 equivale all’importo lordo di fr. 7’800.- dedotti gli oneri sociali. D’altra parte il pretore, al considerando n. 5 della sua sentenza, ha chiaramente indicato il quantum di spettanza dell’istante in fr. 7’800.- lordi.
La sentenza pretorile non può per contro essere condivisa nella formulazione del suo dispositivo. Infatti, la convenuta, anziché opporre in compensazione il preteso credito di fr. 3’561.-, lo ha fatto valere mediante un’azione riconvenzionale, azione che ha una vita processuale propria e distinta da quella dell’azione principale, e che deve quindi essere decisa autonomamente (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 173).
L'esito formale del ricorso non modifica la sostanza della decisione pretorile: ripetibili andrebbero pertanto assegnate alla parte resistente che tuttavia non ha partecipato attivamente alla procedura ricorsuale.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. e 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto nel senso dei considerandi.
Di conseguenza la sentenza 25 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Bellinzona, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta. Di conseguenza la ditta __________ è condannata a pagare a __________ somma di fr. 7'800.- a titolo di salario lordo, oltre interessi al 5% dal 1° agosto 1996.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 750.- a titolo di ripetibili.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ verserà a __________ l’importo di fr. 1’505.- lordi oltre interessi del 5% dal 1°agosto 1996.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
L’istante verserà alla convenuta fr. 150.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese e tassa di giustizia.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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