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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.144
Data decisione, Autorità: 14.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00144
Lugano 14 aprile 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 19 novembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’114.60 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domande ridotte a fr. 2’034.45 oltre accessori e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 ottobre 1996 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’034.45 oltre accessori a saldo di fatture emesse il 29 febbraio 1996 (doc. A e B) per lavori eseguiti su un veicolo di proprietà della convenuta;
che con il querelato giudizio il primo giudice - assente la convenuta al contraddittorio - ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzi tutto la lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto far valere le proprie ragioni e contestazioni al contraddittorio in quanto, presentatasi allo sportello della Pretura per annunciare la propria presenza, le sarebbe stato riferito di attendere nella sala d’aspetto, mentre l’udienza stava svolgendosi senza di lei;
che con scritto 23 dicembre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni: il diritto di essere sentito comprende innanzi tutto la facoltà per le parti di esprimersi prima che una decisione sia presa (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b, 115 Ia 11 consid. b);
che, nella fattispecie, è pacifica la regolare citazione delle parti ed è pure pacifica la presenza di __________, in rappresentanza della convenuta, nei locali della Pretura di Bellinzona;
che, mentre la ricorrente sostiene, di essere stata erroneamente indirizzata dal personale di cancelleria della Pretura alla sala d'attesa del primo piano, qull'autorità osserva che __________ sarebbe comparso con un ritardo di circa 10 minuti e sarebbe stato informato che l'udienza che lo concerneva stava avendo luogo nell'aula del primo piano;
che, di fronte alle affermazioni della ricorrente che pretende invece di essere giunta puntale in Pretura e di essere stata invitata nella sala d'attesa del primo piano (dove il suo rappresentante è rimasto fin quando è venuto a conoscenza che l'udienza era ormai finita), se ne deve concludere prudentemente per un malinteso fra il personale di sportello e __________;
che a fronte della volontà di quest'ultimo di partecipare al contraddittorio recandosi in Pretura e rappresentando quella del contraddittorio regola fondamentale del processo civile, appare adeguato accogliere il ricorso;
che pertanto gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché proceda a una nuova citazione delle parti;
che quindi, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda alla riconvocazione delle parti per la discussione dell’istanza;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese giudiziarie né si assegnano ripetibili alla ricorrente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 19 novembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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