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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.145
Data decisione, Autorità: 28.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00145
Lugano 28 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997 da
con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 12 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in accoglimento dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale il convenuto non ha dato seguito;
che con atto ricorsuale 20 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 20 novembre 1997 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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