AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.142
Data decisione, Autorità: 16.07.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00142
Lugano 16 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1996 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 4 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 dicembre 1993 nei confronti di
__________ (subentrata a __________ e __________) (patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale gravante
in via provvisoria la PPP n. __________ del fondo base n.__________ RFD __________, oltre al pagamento di fr. 2’328.80 oltre accessori, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Per le proprie prestazioni __________ ha emesso fatture per un totale di fr. 134’173.80, importo sul quale __________ ha versato acconti per fr. 86’647.55, onde un saldo a suo favore di fr. 47’526.25. Non riuscendo a ottenere il pagamento del dovuto, __________ ha chiesto e ottenuto l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale a garanzia del suo credito di fr. 2'328.80, corrispondente alla quota parte dell'importo complessivo a carico della PPP n. __________ che __________ ha venduto a __________ e __________, contro i quali la causa è stata inizialmente promossa, per poi riacquistarla.
Con istanza 30 dicembre 1993 __________ ha chiesto l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca di cui sopra oltre alla condanna di __________ al pagamento di fr. 2'328.80.
La causa, inizialmente promossa anche nei confronti di __________, stante la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo e conseguente radiazione della società dal registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC (doc. D), è continuata nei confronti di __________ mentre _________ e __________ sono stati dimessi dalla lite.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un rapporto contrattuale in virtù del quale ella sarebbe tenuta al pagamento della mercede controversa. Ha inoltre contestato la sussistenza e consistenza del credito controverso, non essendovi prova agli atti dell’effettiva esecuzione di un’opera da parte dell’istante che ha prodotto dei bollettini di lavoro dai quali risulta unicamente la fornitura di materiale, e non anche l’effettuazione di prestazioni lavorative delle quali nulla sarebbe dato di sapere. In merito all’ ipoteca legale, ha sottolineato come la stessa non possa essere iscritta a causa della tardività della richiesta, risultando in data 28 agosto 1992 unicamente la fornitura di materiale (doc. I 10), ma non anche l’esecuzione di lavoro.
In ogni caso la pretesa, puntualmente contestata dalla conve-nuta, sarebbe da respingere, non essendo stata adeguatamente comprovata, di modo che anche la richiesta iscrizione dell’ipo-teca legale definitiva, la cui tempestività non è peraltro stata sufficientemente comprovata dall’istante (art. 839 cpv. 2 CC), deve essere disattesa.
Con osservazioni 21 gennaio 1997 la controparte ha chiesto la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nella fattispecie è innanzi tutto la questione di sapere se la convenuta abbia o meno la legittimazione passiva, in particolare se l’istante possa pretendere da quest’ultima il pagamento delle fatture rimaste scoperte.
Dovendo dare una connotazione giuridica al rapporto venuto in essere tra le diverse parti interessate alla costruzione dello stabile di proprietà della convenuta, si ha che quest’ultima, in qualità di committente, ha sottoscritto un contratto di appalto generale con __________ (doc. C) la quale, dal canto suo, ha concluso con la ditta __________ un contratto avente per oggetto la fornitura, la lavorazione e la posa del ferro necessario nell’ambito del cantiere “residenza __________ ” di cui al fondo n. __________di __________ (doc. A del richiamato inc. 158/92/G).
Alla luce di queste risultanze, non contestate dalle parti, non può quindi essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale tra la convenuta (committente) e l’istante (subappaltatrice) non si è instaurata nessuna relazione contrattuale (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 162), la convenuta essendo vincolata unicamente a __________, ditta che essa sostiene di aver interamente tacitato.
A dipendenza di queste considerazioni non è possibile in questa sede nessuna disamina relativa al credito litigioso.
Per quanto attiene all’ulteriore problematica relativa alla proponibilità della richiesta di iscrizione dell’ipoteca legale, la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi distanziato senza valido motivo dalla cartella di lavoro di cui al doc. I 16, prova documentale dalla quale risulta la tempestività della richiesta.
A questo proposito va preliminarmente rilevato che il diritto dell’artigiano all’iscrizione di un’ipoteca legale a garanzia del suo credito rimasto scoperto, sussiste anche nei confronti del proprietario al quale non è contrattualmente vincolato (Gauch, op.cit., n. 1303). Giusta l’art. 839 cpv. 2 CC l’iscrizione dell’ipo-teca legale degli artigiani e imprenditori deve essere fatta al più tardi entro tre mesi dal compimento dell’opera, cioè da quando tutti i lavori oggetto del contratto sono stati eseguiti e l’opera può essere consegnata. Il termine di tre mesi è perentorio ed è salva- guardato con l’iscrizione provvisoria di cui agli art. 961 cpv. 1 e 2 CC, e 22 cpv. 4 ORF (Schumacher, Das Bauhandwerker-pfandrecht, 2. ed.,1982, n. 697 e 739). Determinante ai fini della decorrenza del termine trimestrale è il giorno in cui tutte le opere che formano parte costitutiva del contratto sono state portate a termine (DTF 106 II 25; Schumacher, opera citata, n. 612).
Lavori di piccola entità o di secondaria importanza che sono stati deliberatamente posticipati dall’artigiano o dall’imprenditore, così come ritocchi, sostituzioni di parti difettose dell’opera prestata ed eliminazione di altri difetti non appartengono al completamento del lavoro principale (DTF 106 II 25, 102 II 208; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., 1996, n. 2884a).
Determinanti sono invece i lavori indispensabili per il funzionamento dell’opera, indipendentemente dal tempo impiegato e dai relativi costi (I CCA 19 febbraio 1997 in re T. SA/F.; Schumacher, op. cit., n. 617 e 621; II CCA 27 febbraio 1997 in re B.SA/B. e E.SA).
Nella fattispecie, dalle prove documentali agli atti, in particolare dal doc. C del richiamato inc. 158/92/G nonchè dalla documentazione allegata alla fattura 28 agosto 1992 (doc. 10), si evince che il 25 agosto 1992 __________ ha fornito al cantiere che si occupava dell’edificazione dello stabile della convenuta 1306.26 kg di ferro, mentre altri 424.20 kg sono stati forniti il successivo 28 agosto. Poichè il contratto di appalto tra __________ e __________ prevedeva, non solo la fornitura del ferro ma anche la sua lavorazione e messa in posa (doc. A del richiamato inc. 158/92/G), è indubbio che alle due forniture di cui si è detto ha fatto seguito la relativa lavorazione e posa del ferro, ciò che è peraltro confermato dalla presenza sul cantiere di tre operai dell’istante i giorni 28 e 31 agosto 1992 i quali hanno prestato complessivamente 51 ore lavorative (doc. 16).
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, questi elementi comprovano la tempestività della richiesta iscrizione dell’ipoteca legale, avvenuta il 25 novembre 1992, ossia entro i tre mesi dall’ultimazione dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC).
Su questo punto, la sentenza pretorile che ha negato all’istante il diritto alla conferma in via definitiva dell’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale mancando la prova della tempestività della richiesta, è pertanto arbitraria in quanto sconfessata da una corretta lettura delle risultanze istruttorie.
Gli interessi sul credito dell’artigiano devono essere conteggiati al tasso legale del 5% in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, e ciò a far tempo dal 24 novembre 1992, data dell’istanza di iscrizione in via supercautelare dell’ipoteca legale.
Gli stessi criteri devono valere anche per la sede ricorsuale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 25 novembre 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta.
E’ fatto ordine all’Ufficio del registro fondiario di Lugano di
procedere all’iscrizione in via definitiva in favore di
__________,della seguente ipoteca legale dell’artigiano
gravante l’unità di PPP __________ di cui al fondo base n. __________di ________ di proprietà di __________:
fr. 2’328.80 oltre interessi del 5% dal 24 novembre 1992
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare
dall’istante, sono a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 250.--
già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2; compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto Lugano, Sezione 3, e all’Ufficio del registro fondiario di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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