AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.143
Data decisione, Autorità: 20.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00143
Lugano 20 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 novembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 19 agosto 1997 da
rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’669.45 oltre accessori a titolo di pretese salariali, pretesa ridotta a fr. 1’112.70 e così accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ sino al 30 settembre 1996, data per la quale le è stata notificata regolare disdetta del contratto.
Con istanza 19 agosto 1997 ella ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’669.45 a saldo delle proprie pretese salariali per le vacanze non godute e la tredicesima mensilità per gli anni 1995 (fr. 954.60) e 1996 (fr. 158.10), oltre a fr. 555.- a titolo di restituzione di indennità INSAI percepite dalla datrice di lavoro per un infortunio dalla stessa subito, pretesa alla quale ha in seguito rinunciato riducendo così la sua domanda a complessivi fr. 1’112.70.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il calcolo delle vacanze effettuate da controparte siccome non tiene conto della richiesta di esenzione dal pagamento di 3 giorni formulata alla competente Commissione Paritetica (doc. 6); pure contestato è il calcolo della tredicesima poiché non tiene conto delle assenze della dipendente e del fatto che quest’ultima ha ricevuto quanto di sua spettanza sotto la voce gratifica (“__________”).
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto le pretese di parte istante nella misura ridotta di fr. 1’112.70; egli non ha infatti ritenuto comprovate le contestazioni della convenuta, in particolare quella della non applicabilità all’istante della convenzione di crisi in merito all’esonero della ditta dal pagamento di tre giorni di vacanza e neppure quella secondo la quale sarebbe giustificata una riduzione della tredicesima per assenze ingiustificate della lavoratrice.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con il conseguente accoglimento della pretesa avversaria limitatamente a fr. 103.55 pari al saldo delle indennità di vacanza. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie in particolare: per non aver ritenuto applicabile la convenzione di crisi che per il 1995 prevedeva l’esonero dal pagamento di 3 giorni di vacanze (quindi pagamento delle sole 5 settimane), per aver fatto propri i criteri di calcolo delle indennità vacanze proposti dalla lavoratrice anzichè quelli da lei applicati, per non aver considerato ai fini del calcolo della tredicesima le assenze della lavoratrice e per non avere ritenute saldate le sue pretese a questo titolo nonostante i pagamenti effettuati sotto la voce tredicesima e “__________”.
Con osservazioni 4 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Oggetto del gravame è il riconoscimento da parte del primo giudice delle pretese di parte istante nella misura da questa fatta valere, che a mente della ricorrente risulterebbero saldate alla luce di una corretta lettura delle risultanze istruttorie.
Contriamente a quanto addotto dalla ricorrente, le conclusioni del primo giudice, ancorché succinte e ai limiti di una sufficiente motivazione della sentenza, non è arbitraria.
Per quanto attiene ai giorni di vacanza di spettanza della lavoratrice per il 1995, non essendovi agli atti elementi per ritenere che quest’ultima fosse assoggettata alla convenzione di crisi che la convenuta sostiene aver concluso con le competenti autorità per il 1995 (convenzione della quale non vi è peraltro traccia nell’incarto), la lavoratrice ha diritto al pagamento di 5 settimane di vacanza oltre a 3 giorni lavorativi (art. 22.5 CCL), pari a 232,4 ore all’anno (Commento del CCL pag. 36).
Secondo l’art. 22.10 CCL, il calcolo dell’indennità di vacanza avviene di regola in base al salario orario medio degli ultimi sei mesi che precedono le vacanze. Basandosi su questo disposto l’istante rivendica quindi per il 1995 il pagamento di fr. 2’788.80 (ore 232.40 x fr. 12.- all’ora), importo sul quale la datrice di lavoro ha versato fr. 2’028.-, da qui un saldo a favore della lavoratrice di fr. 760.80.
Per quanto concerne invece i giorni di vacanza di spettanza della lavoratrice per il 1996 (che in questa sede la ricorrente non contesta essere dovuti nella misura di 5 settimane + 3 giorni), sebbene l’istante abbia proposto un diverso sistema di conteggio delle indennità di sua spettanza calcolandole in percento del salario annuo, il risultato cui questa giunge non può essere considerato errato ritenuto che la percentuale del 12,07 % è ammessa dalla stessa convenuta (pag. 4 ricorso).
Quindi, per il 1996 la lavoratrice ha diritto al pagamento di fr. 220.90, pari alla differenza tra quanto dovuto (fr. 1’934.70) e quanto ricevuto (fr. 1’713.75).
Controversa è pure la calcolazione della tredicesima di spettanza della lavoratrice.
Secondo l’art 12.1 CCL la tredicesima è calcolata sull’ammontare del salario lordo annuo e corrisponde all’8,33% del medesimo (Commento CCL, pag. 28), fatta salva la possibilità di una riduzione del 4% per ogni giorno di assenza dal lavoro, a meno che si tratti di assenze per malattia o infortunio.
In concreto, poiché le assenze dell’istante sembrano doversi ricondurre tutte a infortunio, non vi è spazio per la pretesa riduzione della tredicesima.
Per il 1995 l’importo residuo di spettanza della lavoratrice ammonta a fr. 300.95, mentre per il 1996 il saldo è di fr. 54.55.
Accertata la corretta o quantomeno sostenibile calcolazione delle pretese salariali della lavoratrice, non potendosi seguire siccome non resa verosimile la tesi della convenuta secondo la quale le pretese dell’istante a titolo di tredicesima per il 1995 sarebbero state liquidate sotto la voce “__________” (doc. 7), il ricorso, con il quale la ricorrente si limita in sostanza a riproporre la propria personale versione dei fatti senza dimostrare che quella fatta propria dal pretore sarebbe arbitraria, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 19 novembre 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuta a rifondere a __________ un’indennità di fr. 100.-.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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