AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.142
Data decisione, Autorità: 24.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00142
Lugano 24 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi presentati il
– il 24 ottobre 1997 da
– il 27 ottobre 1997 da
rappr. dai
contro
la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 23 novembre 1995 con la quale __________ ha chiesto il pagamento di fr. 7’887.15 a saldo delle sue pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 3’021.40 lordi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato quale aiuto cucina presso il Ristorante __________, di cui __________ è gerente, dal 1° maggio 1987 sino al 30 aprile 1992.
Con istanza 23 novembre 1995 il lavoratore ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’253.75 a saldo delle sue pretese salariali a titolo di tredicesima (fr. 2’302.20) e ore di lavoro straordinario effettuate negli anni dal 1990 al 1992 (fr. 5’951.55), pretesa in seguito ridotta a fr. 7’887.15 (fr. 1’666.- per i giorni di riposo e festivi non goduti, fr. 1’021.40 per la tredicesima e fr. 5’543.80 per le ore di lavoro straordinario effettuate).
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando l’eccezione di prescrizione per quanto riferito al 1990, mentre ha contestato in quanto estinte per compensazione quelle riferite al periodo successivo e relative alla tredicesima e ai giorni di riposo e festivi non goduti (fr. 2’687.40). La pretesa per lavoro straordinario è stata contestata perché non comprovata e perché fatta valere tardivamente. Alla richiesta di pagamento della tredicesima e dei giorni di riposo e festivi non goduti, il convenuto ha opposto in compensazione un suo credito di maggior importo per le minori trattenute effettuate sullo stipendio dell’istante per vitto e alloggio, per la differenza di ore lavorative da questi prestate rispetto a quelle dovute negli anni 1990-92, per le spese di vitto e alloggio per il figlio dell’istante e un importo di fr. 1’000.- da questi percepito oltre allo stipendio durante un periodo di malattia.
Con il querelato giudizio il primo giudice -accertata preliminarmente l’applicabilità al contratto concluso dalle parti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCL) del 1988 nonché l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto- ritenuto che il datore di lavoro sopporta le conseguenze del mancato ossequio dell’obbligo impostogli dall’art. 82 CCL in merito alla registrazione delle ore di lavoro e lavoro straordinario nonché dei giorni di vacanza e festivi concessi al lavoratore, ha valutato a titolo equitativo le pretese dell’istante per lavoro straordinario in fr. 2’000.- lordi. Basandosi sulla perizia giudiziaria, egli ha inoltre riconosciuto all’istante fr. 1’021.40 lordi a titolo di tredicesima, mentre ha respinto in quanto non comprovate le pretese opposte in compensazione dal convenuto.
Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver riconosciuto all’istante un importo a titolo di ore straordinarie nonostante queste non siano state provate e addirittura escluse dalla perizia giudiziaria, e per non aver ritenuto comprovate le pretese da lui opposte in compensazione a totale estinzione del credito avversario.
Con osservazioni 6 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contestata da entrambe le parti è la quantificazione delle pretese salariali del lavoratore cosi come effettuata dal primo giudice.
Posto che le parti non contestano le risultanze della perizia giudiziaria 8 maggio 1996, si può ritenere la stessa quale base di calcolo, così come ha fatto il primo giudice.
Secondo i principi giurisprudenziali sorti attorno all’applicazione dell’art. 321c CO, il lavoratore è tenuto a diligenza nel segnalare al suo datore di lavoro la necessità di compiere lavoro straordinario indispensabile per lo svolgimento delle sue mansioni, rispettivamente nel notificare senza remore le ore straordinarie prestate. In assenza di questa notifica, perime il suo diritto al risarcimento in virtù del cpv. 3 della stessa norma. L’onere della prova relativo alle ore prestate è a carico del lavoratore (Rehbinder, Comm. di Berna, n. 2 e 3 ad art 321c CO).
È possibile tuttavia che -a seconda del contratto vigente- il lavoratore debba poter confidare nel dovere del datore di lavoro di aggiornare un piano di lavoro dal quale risultino le ore straordinarie prestate: in quel caso egli non è tenuto a registrare e ad annunciare regolarmente le medesime (JAR 1981, 230; II CCA 15 aprile 1996 in re G./W.SA). Quest’ultima situazione si verifica nella fattispecie in esame retta dal CCL edizione 1988 esplicitamente richiamato nel contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (doc. A).
L’art. 82 CCL fa obbligo al datore di lavoro di registrare le ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente; se questa registrazione non avviene, il datore di lavoro deve provare che le ore di lavoro rivendicate dal lavoratore non sono state prestate (art. 82 n. 5). Ne consegue che se le disposizioni di controllo vengono osservate, l’onere di provare la prestazione di ore supplementari è a carico del lavoratore, mentre, nel caso contrario, spetta al datore di lavoro provarne la mancata effettuazione (inversione dell’onere della prova) (cfr. Commentario del CCL 1988, art. 82).
Nel caso concreto, è indifferente che non risulti alcuna notifica di ore straordinarie da parte del lavoratore (art. 63 n. 5 CCL), che ha comunque annotato dal 1988 al 1992 tutte le sue presenze sul posto di lavoro su due libretti prodotti sub. doc. C, determinante appare invece la negligenza del datore di lavoro nella tenuta delle registrazioni di controllo previste dall’art. 82 CCL, ciò che pone a suo carico l’onere di provare che l’istante non ha effettuato lavoro straordinario.
Come correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha fatto fronte a quest’onere probatorio, non potendo a tal fine bastare il richiamo alla perizia giudiziaria -che non esclude la prestazione di lavoro straordinario limitandosi a non riconoscerlo per mancanza del relativo conteggio ad opera del lavoratore- e neppure quello alle dichiarazioni e testimonianze di colleghi di lavoro dell’istante, dichiarazioni generiche e comunque smentite da altre risultanze istruttorie quali i due libretti (doc. C) e la deposizione del teste __________. In tema di valutazione delle prove, non va infatti dimenticato l’ampio potere di apprezzamento riservato al primo giudice, che giustifica l’intervento di questa Camera solo nei casi in cui la conclusione del giudice è palesemente contraddetta dalle risultanze istruttorie e non solo da alcune di esse (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 e 10 ad art. 327).
Alla luce di quanto sopra esposto, il fatto per il pretore di aver valutato equitativamente in fr. 2’000.- il lavoro straordinario prestato dall’istante, non è pertanto arbitrario, ritenuto in ogni caso che la rivendicazione di queste pretese salariali -avvenuta due anni dopo la conclusione del contratto- non può essere considerata abusiva come preteso dal datore di lavoro, abuso di diritto che la dottrina ammette solo in presenza di circostanze molto particolari non evidenziate nel caso concreto (Merz, in Comm. bernese, n. 512 ad art. 2 CC).
Alle medesime il convenuto ha opposto in compensazione delle contropretese di importo superiore, che a mente del primo giudice non sono state sufficientemente comprovate come competeva al convenuto (Peter, in Comm basilese, 1996, n. 23 ad art. 120 CO).
Anche su questo punto la conclusione del pretore non può essere considerata arbitraria, già per il fatto che le pretese del convenuto non trovano riscontro oggettivo nelle risultanze istruttorie. In specie, l’accordo circa le trattenute per vitto e alloggio -mai contestato in precedenza- non può essere rimesso in discussione ai soli fini istruttori, mentre per quanto attiene al ventilato minor lavoro prestato dall’istante, nessuna verifica è possibile non essendosi il datore di lavoro conformato alle disposizioni di controllo previste dal CCL; altrettanto dicasi dei pasti consumati dal figlio dell’istante -dei quali non vi è traccia circa la frequenza e l’entità- nonché della posta di fr. 1’000.- rivendicata dal convenuto che non è riuscito a provare il preteso indebito arricchimento del lavoratore che avrebbe percepito quest’importo in aggiunta al salario durante un periodo di malattia.
Ne discende che anche su questo punto il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a riproporre la propria personale versione dei fatti senza che ciò basti a dimostrare che quella fatta propria dal pretore sarebbe errata, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
II. Il ricorso 27 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è tenuto a versare all’istante __________ la somma di fr. 4’687.40 lordi oltre interessi del 5% dal 5 luglio 1994.
III. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________ verserà a __________ un’indennità di fr. 150.-.
IV. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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