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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.140
Data decisione, Autorità: 03.06.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00140
Lugano 3 giugno 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 dicembre 1992 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
L’incidente ha interessato quattro vetture seppure solo due sono rimaste coinvolte direttamente, ossia una VW Golf di proprietà di __________ e una BMW con targhe germaniche appartenente a __________.
La dinamica dell’incidente può così essere riassunta: __________ alla guida di una vettura Mercedes con targhe italiane di proprietà di __________, ha forzato il sorpasso del veicolo Ford Escort guidato da __________ la quale ha manifestato il proprio disappunto con un gesto volgare. Ultimata la manovra di sorpasso del veicolo __________, __________, sempre sulla corsia di sorpasso, ha rallentato la sua andatura “con l’intenzione di far capire al citato conducente (__________i) che aveva torto” (cfr. interrogatorio _________ di cui al verbale di polizia 29 marzo 1992). Mentre l’automobilista _________ e __________ che la seguiva (in terza posizione) sono riusciti a reagire tempestivamente frenando, così da evitare un eventuale tamponamento, l'automobilista _________ (ultimo veicolo dei quattro) ha urtato la vettura __________.
Con istanza 14 dicembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio la __________, compagnia presso la quale è assicurata per la RC la proprietaria del veicolo guidato da __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’433.70 oltre accessori, importo corrispondente al danno subito a seguito della collisione. A mente dell’istante la responsabilità dell’accaduto doveva essere ricercata nel modo di guida del conducente __________ il quale, senza valido motivo e al solo scopo di chicane, ha notevolmente ridotto la propria velocità così da sorprendere i veicoli che lo seguivano, in particolare il suo che si trovava in quarta posizione.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un nesso causale tra la manovra di rallentamento del conducente _________ e la collisione tra l'istante e il veicolo __________. A comprova di ciò ha allegato il fatto che nonostante la frenata di , i due veicoli che lo seguivano ( e __________) sono riusciti ad adattare la loro andatura riducendo per tempo la velocità, ciò che permette di concludere alla colpa esclusiva dell’istante per non aver saputo mantenere una distanza e una velocità adeguate alle circostanze.
Con il querelato giudizio il pretore ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo comprovati tutti i presupposti dell'art. 41 CO sul quale l'istante ha basato la propria pretesa risarcitoria; in particolare il pretore ha addebitato al modo di guida del conducente __________ la colpa esclusiva della collisione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 CPC lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza, nonostante non sia dato il presupposto del nesso causale tra l’agire dell’automobilista _________ e la collisione, nella quale egli non è neppure stato coinvolto.
Con osservazioni 10 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 41 cpv. 1 CO, disposto invocato dall’istante a sostegno della sua pretesa e sul quale il pretore ha fondato il proprio giudizio, è tenuto a riparare il danno chi l’ha cagionato illecitamente.
È pacifica in concreto la colpa e il carattere illecito della manovra posta in atto dal conducente __________ il quale, per sua stessa ammissione, ha sensibilmente ridotto la propria andatura al solo scopo di dare una lezione alla conducente __________, ciò che costituisce una violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC secondo il quale le frenate improvvise sono permesse soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. Simile comportamento, indipendentemente dal fatto di sapere se la velocità raggiunta da _________ fosse di 80 km/h (come dallo stesso ammesso) o 50/60 km/h (secondo le indicazioni dalla teste __________), ha indubbiamente creato una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 1.3.3 ad art. 37).
Altrettanto incontestato è il danno, comprovato dalla fattura 23 aprile 1992 (doc. B).
Il nesso di causalità adeguata, richiesto dall’art. 41 CO, è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 112 II 442; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 segg. ad art. 41 CO; Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 41 CO)
Alla luce di queste indicazioni dottrinali e giurisprudenziali questa Camera non ritiene che a dipendenza della manovra di frenata del conducente _________ (che procedeva in testa al gruppo) fosse oggettivamente prevedibile la collisione tra i veicoli _________ (quarto veicolo) e _________ (in terza posizione).
L’assenza del nesso causale è in particolare data dal fatto che i due veicoli che seguivano _________ sono riusciti a reagire tempestivamente frenando e mantenendo una sufficiente distanza dal veicolo che li precedeva (cfr. deposizione __________ e __________). Ciò basta ad escludere la causalità della manovra del primo con il tamponamento tra il terzo e quarto veicolo. Aggiungasi che l’istante medesimo, interrogato dai competenti organi di polizia, ha inizialmente escluso tale nesso causale addebitando la causa della collisione al conducente _________ per avergli improvvisamente ostruito la via immettendosi repentinamente sulla corsia di sorpasso per poi frenare altrettanto improvvisamente (cfr. verbale di polizia __________).
Per quanto sconsiderata sia stata la manovra del conducente __________, che di per sé costituisce persino un comportamento penalmente rilevante (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.3.3 e 1.3.4 ad art. 37), ciò non basta a dimostrare il nesso causale tra la stessa e la collisione oggetto della presente vertenza.
Non potendo condividere l'applicazione del diritto operata dal primo giudice, v'è motivo per accogliere il ricorso in esame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 novembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 800.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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