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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.139
Data decisione, Autorità: 22.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00139
Lugano 22 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 14 novembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 8 novembre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr 2’553.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 800.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 6 settembre 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 3’165’875 (pari a fr. 2’553.-) a saldo della fattura emessa il 23 maggio 1996 per la fornitura di capi di abbigliamento;
che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo riconosciuto dalla convenuta che ha contestato la rimanenza della pretesa, poiché la merce fornita sarebbe stata in parte difettosa e di questa circostanza essa avrebbe tempestivamente avvisato la venditrice;
che l’istante non ha partecipato al contraddittorio;
che il pretore, sulla sola base della contestazione addotta dalla convenuta, ha respinto l’istanza per la parte del credito eccedente l’importo di fr. 800.-;
che con scritto 14 novembre 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che per costante giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che nel caso concreto, con lo scritto 14 novembre 1996, la ricorrente giustifica la propria assenza all’udienza indetta per la discussione dell’istanza e propone per la prima volta la propria versione dei fatti;
che ciò, oltre ad essere inammissibile in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, non supera nel suo contenuto la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione;
che infatti la ricorrente si limita a contraddire la versione dei fatti proposta dalla convenuta senza però muovere alcun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto attiene alla valutazione delle prove, tanto meno per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che quindi, ai sensi dell’art. 329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia:
Il ricorso 14 novembre 1996 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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