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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.138
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00138
Lugano 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 13 novembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 5 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 5 agosto 1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, accogliendo l’istanza inoltrata dalla ditta __________ nei confronti di __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’755.- oltre accessori a saldo della fattura 2 dicembre 1994 (doc. D) emessa dall’istante per la fornitura di 3000 penne a sfera BIC, pretesa che il convenuto, assente al contraddittorio, non ha contestato;
che con scritto 13 novembre 1996 __________ ha dichiarato di volere ricorrere contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il ricorso per cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura inappellabile si propone entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che quindi il ricorso spedito il 15 novembre 1996 (cfr. timbro postale) è ampiamente tardivo;
che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il ricorso sarebbe irricevibile poiché non adempie ai requisiti di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato;
che infatti, dal contenuto dello scritto 13 novembre 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente contestata la decisione sulla base della lettera 28 febbraio 1996 __________, lettera la cui produzione è peraltro inammissibile ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
L’atto ricorsuale 13 novembre 1996 di __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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