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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.136
Data decisione, Autorità: 16.05.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00136
Lugano 16 maggio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 ottobre 1996 presentato da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 17 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 agosto 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 857.05,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 agosto 1996 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4'284.65 oltre accessori comprendenti la quota parte dell'imposta federale diretta a suo carico per gli anni 1989/90/91/92;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo 15 marzo 1993 relativa al biennio 1989-90 (doc. B), la notifica di tassazione intermedia 13 aprile 1993 per lo stesso biennio (doc. B) e la notifica di tassazione 29 marzo 1993 per gli anni 1991 e 1992 (doc. B), nonchè le decisioni 12 marzo 1996 di riparto dell'imposta fra marito e moglie per gli anni 1989/90/91/92 (doc. C), con l’attestazione della loro regolare notifica al contribuente e la mancata impugnazione delle stesse;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando i parametri utilizzati dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta poichè non corrispondenti alla sua reale situazione finanziaria; con riferimento all’imposta 1989 e 1990 essa ha eccepito la prescrizione del credito fiscale;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 857.05 relativo all'imposta federale diretta per gli anni 1991 e 1992, mentre per la rimanenza di fr. 3'427.60 corrispondente all'imposta federale diretta per il periodo 1989/90 ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione dell’imposta sollevata dall’escussa;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver esaminato l’eccezione di prescrizione del diritto di tassare sollevata dall’escussa nonostante questa non rientri tra quelle previste dall’art. 81 LEF, eccezione in ogni caso infondata anche per quanto attiene all’imposta federale diretta per il biennio 1989 e 1990;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che l’art. 117 cpv. 2 del Decreto concernente l’imposta federale diretta (DIFD applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 218 LIFD) sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale le notifiche di tassazione prodotte dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione (doc. B e C) -regolarmente intimate alla convenuta e passate in giudicato- costituiscono valido titolo esecutivo;
che per l’art. 81 cpv.1 LEF quando il credito sia fondato su una sentenza esecutiva, l’opposizione è rigettata a meno che l’opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine per il pagamento oppure che è prescritto: su quest’ultima eccezione l’escussa ha fondato la propria opposizione;
che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la convenuta ha correttamente eccepito la prescrizione del credito di imposta e non quella del diritto di tassare dell’ente pubblico;
che secondo l’art. 128 DIFD i crediti risultanti dall’assoggetta-mento all’imposta si prescrivono in 5 anni dalla loro scadenza;
che la scadenza dell’imposta è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze (art. 114 cpv. 1 DIFD);
che per quanto attiene al periodo controverso, la scadenza dell’imposta per il 1989 è stata fissata al 1° marzo 1990, mentre per l’imposta 1990 al 1° marzo 1991 (art. 1 Ordinanza su la scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta, periodo di tassazione 1989/90 in RU 1989 I pag. 436);
che se nell’ambito dell’imposta federale diretta la responsablità solidale della moglie con il marito è limitata alla sua quota all’imposta complessiva che viene calcolata in base alla proporzione che esiste tra il suo reddito netto e il reddito netto complessivo dei coniugi (art. 13 cpv. 2 DIFD; Masshardt/ Tatti, Imposta federale diretta, 1985, pag. 59; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I Teil, n. 8-9-10 ad art. 13 cpv. 2), parte nel procedimento di tassazione è il solo marito (Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, 1989, pag. 16 segg);
che il riparto di imposta serve quindi unicamente a quantificare la quota dovuta dalla moglie, mentre per gli altri effetti, quali appunto la prescrizione dell’imposta, determinante è la notifica di tassazione al marito che come detto rappresenta fiscalmente la moglie;
che nel caso concreto, le notifiche di tassazione 15 marzo 1993 “decisione su reclamo” e la tassazione intermedia 13 aprile 1993 relative al biennio 1989 e 1990 (doc. B), intestate ai coniugi _________ e __________ e notificate a entrambi congiuntamente, relativamente a importi superiori rispetto a quelli oggetto della presente procedura esecutiva, hanno interrotto la prescrizione del credito di imposta per gli anni 1989 e 1990 sia nei confronti del marito che della moglie qui convenuta;
che la sentenza pretorile, che a torto ha riconosciuto prescritto il credito di imposta per il biennio 1989 e 1990, deve pertanto essere annullata;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 30 ottobre 1996 della __________ è accolto
Di conseguenza la sentenza 17 ottobre 1996 del Pretore del distretto di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Riviera.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 120.- quale indennità di questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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