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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.129
Data decisione, Autorità: 21.05.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00129
Lugano 21 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 giugno 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. __________ del’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata da __________, è stata rigettata in via provvisoria l’opposizione da lui interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’300.- a saldo degli stipendi di spettanza dell’istante al quale era vincolato da un contratto di tirocinio concluso in data 29 agosto 1994;
che con osservazioni 7 novembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione del gravame;
che con scritto 12 maggio 1997 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo giudiziale (cfr. transazione giudiziale 7 maggio 1997);
che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 cpv. 1 CPC);
che al ricorrente, in seguito al ritiro dell’impugnazione deve venir caricata una tassa di giustizia pari a una frazione dell’acconto versato;
che, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede da __________ non può essere accolta in considerazione dell’infondatezza della sua tesi di fronte al ricorso, il cui esito favorevole avrebbe dovuto essere riconosciuto a prima vista dal resistente medesimo (art. 157 CPC) tanto più perché assistito da un legale;
che comunque nel merito il gravame avrebbe dovuto essere accolto, in particolare per quanto attiene all’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha effettivamente omesso di considerare il contenuto del doc. F (rispettivamente doc. 20) dal quale risultava l’ammissione di parte istante di aver ricevuto il salario di sua spettanza, nella misura di fr. 800.- mensili sino alla fine di gennaio 1996: da qui l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio a maggio 1994;
che l’omissione del primo giudice appare evidente già perché in prima sede l’escusso ha fondato la sua tesi difensiva anche sul documento 20, mentre la sentenza impugnata non ne fa il minimo accenno, accogliendo acriticamente il conteggio dell’istante.
Per questi motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ è respinta.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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