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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.127
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00127
Lugano 21 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 ottobre 1996 presentato da
contro
la sentenza 3 ottobre 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 luglio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 800.- oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 luglio 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’249.- oltre accessori, importo corrispondente alla pigione rimasta insoluta per il mese di febbraio 1995, a spese varie nonché danni connessi con la locazione da parte del convenuto di una casa di proprietà dell’istante a __________;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 4 agosto 1980 (doc. D), ha accolto l’istanza limitatamente a fr.800.-, pari alla pigione menzionata nel contratto;
che con scritto 9 ottobre 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;
che per costante giurisprudenza di questa Camera un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 ottobre 1996, con il quale il ricorrente si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede in merito al riconoscimento della pretesa avversaria relativamente alla pigione calcolata sino alla data della sua uscita dall’ente locato, previa restituzione da parte dell’istante del deposito di garanzia, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione;
che infatti il ricorrente non muove nessun rimprovero all’operato del primo giudice né per quanto attiene alla valutazione delle prove, tantomeno per quanto concerne l’applicazione del diritto materiale e formale, di modo che questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato;
che quindi, ai sensi dell’art. 329 CPC il ricorso dev’essere dichiarato nullo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giusitizia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 9 ottobre 1996 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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