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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.125
Data decisione, Autorità: 28.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00125 16.95.00126
Lugano 28 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 1996 presentato nella forma dell’appello da
contro
i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di loro promossa con istanza 10 settembre 1996 da
rappr. dalla __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dai convenuti al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda sulla quale il primo
giudice non si è pronunciato avendo stralciato la causa dai ruoli,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 settembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ e __________ al PE sopra menzionato che è stato loro notificato per il recupero di fr. 4’290.- oltre accessori, a saldo di pretese derivanti dal contratto di locazione sottoscritto da entrambi i coniugi __________;
che con scritto 24 settembre 1996 il rappresentante dell’istante comunicava alla pretura il ritiro dell’istanza a motivo dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che nonostante l’istante abbia convenuto in causa i coniugi __________ con una sola istanza trattandosi di un debito solidale basato su un identico PE, il pretore ha trattato separatamente le procedure emettendo il 25 settembre 1996 due decreti con i quali ha stralciato le cause dai ruoli in quanto divenute prive di oggetto, addebitando ad ognuno dei convenuti il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, _________ e __________ sono insorti contro il dispositivo n. 2 dei predetti decreti postulandone l’annullamento: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver posto a loro carico le spese processuali nonostante abbiano pagato l’importo controverso entro il termine assegnato dall’istante medesima;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che in applicazione dell’art. 320 CPC il ricorso presentato con atto unico nei confronti dei decreti 25 settembre 1996 del Pretore di Lugano nelle cause inc. no. EF 96.2818 e EF 96.2819, viene corrisposto con un’unica decisione trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia il contratto di locazione sottoscritto, quali debitori solidali, dai coniugi _________ e __________ (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 214 segg.; Rep 1989 334);
che secondo l’art. 77 cpv. 2 CPC, dopo la notificazione, la domanda può essere ritirata soltanto con il consenso del convenuto: in mancanza di questo consenso il ritiro vale come desistenza;
che in caso di desistenza l’istante deve rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate (art. 77 cpv. 3 CPC);
che in effetti il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, viene considerato come soccombente totale o parziale (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, ad art. 148, n. 10), con il conseguente addebito degli oneri processuali e l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili;
che qualora l’istante voglia garantirsi la rifusione di spese e ripetibili per la causa che ha dovuto inoltrare per il recupero di un credito, nel frattempo saldato - quindi riconosciuto dal convenuto pendente causa - anziché limitarsi al ritiro dell’istanza, deve chiedere l’emanazione del giudizio su spese e ripetibili sostanziando i motivi che dovrebbero indurre il giudice a scostarsi dalla regola fondamentale, rispettivamente ad adattarne l’applicazione alla fattispecie, come testé descritto (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 151 n. 2);
che nella fattispecie, di fronte all’assenza di richieste in tal senso -ma anche di motivi che lo giustificassero- i giudizi pretorili (limitatamente al dispositivo no. 2) appaiono come una manifesta violazione dell’art. 77 cpv. 3 CPC e devono pertanto essere annullati in virtù dell’art. 327 lett. g CPC;
che un nuovo giudizio da parte di questa Camera è possibile in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
che, a dipendenza della particolarità della fattispecie, non vengono caricate spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 7 ottobre 1996 di _________ e __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 di entrambi i decreti di stralcio 25 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 (incarti EF 96.2818 e EF 96.2819), è annullato e sostituito dal seguente:
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 60.- a titolo di indennità di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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