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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.21
Data decisione, Autorità: 28.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00021
Lugano 28 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 1996 presentato da
Comunione ereditaria fu __________, rappr. da __________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 30 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 ottobre 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con il PE sopra menzionato il Comune di _________ ha escusso la Comunione ereditaria fu __________, rappresentata da __________, per il recupero di fr. 3’626.05 oltre accessori, importo corrispondente all’imposta comunale dovuta per il 1993 da __________, deceduto il 13 settembre 1994;
che avendo __________ interposto tempestiva opposizione, il Comune di _________ ne ha chiesto il rigetto in via definitiva con istanza 18 ottobre 1995;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 22 agosto 1994 per il periodo 1993/1994, emessa a carico di __________ (doc. B), il calcolo dettagliato dell’imposta cantonale 14 novembre 1994 (allegato al doc. B) e il conteggio 30 agosto 1994 dell’imposta comunale 1993, intimato a __________ e destinato a “__________” (doc. C);
che la Comunione ereditaria escussa, basandosi sull’art. 11 LT, si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitrice del debito fiscale del defunto, precisando che gli eredi non hanno percepito alcuna quota ereditaria poichè la successione era passiva;
che con il querelato giudizio il primo giudice, pur ammettendo lo stato passivo della successione, ha accolto l’istanza, non potendo escludere la concessione di anticipi ereditari;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 febbraio 1996 del presidente di questa Camera, la Comunione ereditaria fu __________, rappresentata da __________, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 11 LT considerandola debitrice dei residui d’imposta in esecuzione, ovvero per averle scorrettamente caricato l’onere della prova sulla questione degli anticipi ereditari;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che per l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che, a prescindere dalla procedura d’intimazione del precetto esecutivo e dalla carente identità fra l’escussa in quella sede e la persona convenuta nell’istanza di rigetto dell’opposizione, dev’essere rilevato che una comunione ereditaria non è persona giuridica (DTF 116 Ib 449 consid. 2a) e non possiede quindi la capacità di essere parte (DTF 102 II 397; Rep 1985, 142 e Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, p. 14);
che nella fattispecie, poiché la procedura di rigetto è stata promossa e si è svolta pacificamente nei confronti della Comunione ereditaria fu __________, alla quale come detto difetta la capacità processuale, questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento così come della sentenza e del ricorso, presentato da un’entità che non è persona fisica o giuridica (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che abbondanzialmente può essere osservato che, a prescindere dall’assenza del presupposto menzionato , la domanda di rigetto dell’opposizione promossa dall’istante avrebbe dovuto essere respinta;
che infatti, giusta l’art. 13 della previgente Legge tributaria (vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995 - di contenuto identico all’art. 11 nLT al quale le parti e il giudice si sono riferiti - alla morte del contribuente gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari;
che, in altre parole, nei confronti dell’ente pubblico, ogni erede assume gli obblighi fiscali del defunto, in specie quello di pagare le imposte rimaste insolute, limitatamente alla parte di eredità che gli spetterebbe nell’ambito della divisione successoria, tenendo conto anche di quanto ricevuto dal defunto a titolo di anticipo ereditario (Rivier, Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 1980, pag. 352, n. 3; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I. Teil, p. 126 e 127);
che nel caso concreto, pacifica la passività della successione, avrebbe costituito manifesta errata applicazione del diritto la decisione del segretario assessore di pretendere dalla convenuta la prova di un fatto non contestato e di cui, semmai, avrebbe dovuto essere fatto carico al Comune procedente, come la circostanza secondo cui gli eredi di __________ avrebbero percepito anticipi ereditari;
che, data la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese, né tassa di giustizia;
che per le stesse considerazioni sopra esposte in merito alla carenza di legittimazione della Comunione ereditaria fu __________, il ricorso dalla stessa presentato è nullo; di conseguenza alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
L’istanza 18 ottobre 1995 del Comune di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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