AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.20
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00020
Lugano 25 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 26 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (esecuzione a convalida di sequestro) promossa con istanza 3 novembre 1995 da
rappr. da __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 4’116.50, importo corrispondente al saldo sulla pretesa di complessivi fr. 8’116.50- dedotti fr. 4’000.- già versati dalla convenuta - pari alle pigioni arretrate dal mese di ottobre 1993 sino al 12 aprile 1994 e ad altre poste di credito;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 14 gennaio 1991 (doc. B) e lo scritto 14 novembre 1994 (doc. A) dal quale risultano le varie spese sostenute dall’istante in relazione alla fine della locazione;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la competenza della Pretura di Lugano a decidere il rigetto dell’opposizione, mentre nel merito ha negato l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, sostenendo peraltro di aver saldato le pigioni arretrate;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la sua competenza a pronunciare il rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 16 cifra 5 Convenzione di Lugano, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 3’284.50 oltre accessori, importo per il quale ha considerato sussistere un valido titolo di rigetto;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 febbraio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto materiale, accertando l’esistenza di un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 3’284.50;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che la censura ricorsuale basata sulla violazione dell’art. 117 cpv. 2 CPC per il fatto che la documentazione allegata all’istanza non è redatta in lingua italiana, non merita di essere ulteriormente approfondita in quanto proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che a titolo preliminare, benché la questione non è più stata riproposta in sede ricorsuale, va esaminata la competenza del primo giudice a decidere la domanda di rigetto dell’opposizione a convalida del sequestro decretato sulla base dell’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, trattandosi di un rapporto internazionale;
che malgrado (nei rapporti interni) la LEF non contenga una disposizione esplicita relativa alla competenza ratione loci in materia di rigetto dell’opposizione, la giurisprudenza ammette l’esistenza di un foro federale al luogo dell’esecuzione (Gilliérion, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 143, n. 4);
che trattandosi di un’esecuzione preceduta da sequestro, secondo l’art. 52 LEF il foro dell’esecuzione è quello del luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato (nel caso di specie __________);
che a questo rapporto di diritto internazionale torna applicabile la Convenzione di Lugano entrata in vigore per i due Stati interessati (la Francia e la Svizzera) il 1°gennaio 1992;
che, nonostante il testo letterale dell’art. 16 n. 5 della Convenzione, già il Messaggio alla stessa (21 febbraio 1990) indica che l’art. 16 n. 5 prevede per tutte le procedure aventi per oggetto un’esecuzione forzata la competenza esclusiva delle giurisdizioni dello Stato in cui l’esecuzione deve avere luogo;
che lo stesso Messaggio precisa che per la Svizzera trattasi delle procedure previste dalla LEF e concernenti l’esecuzione, il sequestro, il pignoramento e la procedura di realizzazione dei pegni, nonché i mezzi d’azione e di difesa vincolati direttamente a queste procedure, accennando esplicitamente alle decisioni sui rigetti dell’opposizione (Messaggio, p. 44);
che dottrina e giurisprudenza indicano l’applicabilità della norma in questione anche relativamente alla procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione (Volken P., Rechtsprechung zum Lugano-Uebereinkommen (1993/94) in SZIER 1995, p. 23 e 24; SZIER 1996, vol. II, p. 94 segg. e 97 segg.; CEF 19.2.1996 in re CS c/ A.Z.), onde la competenza nel caso concreto del Pretore di Lugano, luogo in cui è avvenuto il sequestro, considerato foro esclusivo dalla Convenzione;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che per l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona;
che essenziale è che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338;DTF 106 III 99, 114 III 71;Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, op. cit., pag. 151-152);
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che l’istante fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 14 gennaio 1991 (doc. B) e sul conteggio delle spese accessorie 14 novembre 1994 (doc. A);
che per costante giurisprudenza il contratto di locazione costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute comprese eventuali richieste di acconto spese accessorie, purché contemplate nel contratto (Panchaud/Caprez, op. cit., § 74, p. 190);
che nel caso di specie sussiste quindi valido titolo di riconoscimento di debito per fr. 680.- mensili, già comprensivi dell’anticipo spese (doc. B), ossia per complessivi fr. 4’352.- pari alle pigioni che la convenuta ha lasciato insolute dal mese di ottobre 1993 (compreso) sino al 12 aprile 1994 (doc. A), ciò che rappresenta un credito nemmeno contestato dall’escussa;
che -di fronte a un credito complessivo dell’istante per fr. 7’284.50- è ammesso il versamento da parte dell’escussa di fr. 4’000.- attestato nel doc. A, onde si giustifica di compensare tale importo, come sostenuto nel contraddittorio dalla stessa escussa, con il credito dell’istante per le pigioni non pagate;
che, come rettamente adduce la ricorrente, per il resto della somma posta in esecuzione non esiste valido riconoscimento di debito né per ogni singola posta considerata per conto proprio, né in base all’insieme dei documenti costituiti dal conteggio doc. A e dal contratto di locazione che, quanto alle cifre che vi appaiono, non stanno in nessun rapporto dal quale risulti in modo chiaro una professione di debito;
che, di per sé il pagamento parziale di un debito non significa riconoscimento del debito nella sua interezza, salvo il caso in cui ciò risulti in modo non equivoco dalla documentazione prodotta;
che non è immediato di considerare il pagamento di fr. 4’000.- da parte dell’escussa come l’acconto sul credito complessivo della società procedente, già perché questo conteggio risulta essere successivo al pagamento stesso (cfr. introduzione al doc. A);
che risulta invece palese il rapporto fra il pagamento di fr. 4’000.- e il debito per le pigioni insolute, per il semplice motivo che -in forma chiara- la debitrice ha contestato i crediti esposti (e nemmeno resi verosimili) dalla controparte, eccezion fatta per i cosiddetti “Mietzinsrückstände”, saldo in effetti di poco superiore al debito effettivo per quella posta;
che in tal modo il giudizio impugnato non solo eccede il potere d’apprezzamento delle prove riservato al giudice del rigetto, ma contraddice i criteri di giudizio di questa procedura sommaria, fondati sulla liquidità e sulla chiarezza dei titoli di rigetto considerati idonei dalla legge (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 7);
che, in tal senso, il ricorso per cassazione dev’essere parzialmente accolto, ricorrendo i presupposti dell’art. 327 lett. g CPC, mentre il giudizio dev’essere sostituito da questa stessa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 7 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 352.- oltre interessi del 5 % dal 14 novembre 1994 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza dei 4/5 va posta a carico di __________ con l’obbligo di versare alla ricorrente fr. 170.- a titolo di ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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