AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2009.306
Data decisione, Autorità: 08.09.2010, PRPEN
Titolo: Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC
Incarto n. 10.2009.306 DA 2339/2009
Bellinzona 8 settembre 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. circolazione senza assicurazione RC
per aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile,
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
per aver ripetutamente condotto la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie __________ , malgrado fossero scadute dal __________;
fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 18 maggio 2009 n. 2339/2009 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 settembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore, emntre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento della propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 circolazione senza assicurazione RC;
1.2 ripetuto abuso delle targhe
1.3 divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge (pto 2 del decreto)
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 96 e 97 LCStr, 96 OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dai reati di condurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, art. 96 cifra 1 LCStr., e abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr., per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di divieto di apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge, art. 96 cifra 1 LS e 96 OETV., per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009 (pto 2);
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 140.00 (centoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica allo Stato le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 140.00 multa
fr. 140.00 totale
./. fr. 800.00 cauzione
fr. 660.00 a favore di ACCU 1
Distinta spese a carico di dello Stato,
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 225.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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