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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.17
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00017
Lugano 5 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
contro
la sentenza 18 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 novembre 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 novembre 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 500.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 17 ottobre 1989 per fornitura di mobili;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito (doc. A) al quale il convenuto non ha contrapposto nessuna eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; il ricorrente si duole delle lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essen-dogli pervenuta la relativa citazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella concreta fattispecie con ordinanza 21 dicembre 1995, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 10 gennaio 1996 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro (art. 157 Ordinanza della legge sul servizio delle poste: RS 783.01);
che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzio-nario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 10 gennaio 1996 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati gli art. 327 segg., 147 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 18 gennaio 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a: -
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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