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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.16
Data decisione, Autorità: 05.11.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00016
Lugano 5 novembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 gennaio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 8 gennaio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 gennaio 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5’000.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di legittimazione passiva non essendo egli parte all’atto giuridico sul quale l’istante fonda la propria pretesa (ossia il contratto di compravendita concluso con la sua cliente __________), né essendosi mai impegnato personalmente nei confronti dell’istante. Inoltre, egli ha contestato la pretesa avversaria per il fatto che il contratto di garanzia sarebbe semmai viziato da errore essenziale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il convenuto ha sempre agito quale rappresentante della sua mandante __________ senza mai assumere nei confronti dell’istante alcun impegno a titolo personale, ha respinto l‘istanza per carenza di legittimazione passiva.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. L’insorgente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver esaminato tutta la documentazione agli atti che rivelerebbe la conclusione di un contratto di garanzia a tenore del quale il convenuto si è impegnato a pagare il saldo del prezzo di compravendita di fr. 12’000.- non appena egli avesse adempiuto alle due condizioni menzionate nei suoi scritti 18 febbraio e 14 marzo 1994 (doc. C e D). Per quanto attiene alla trattenuta dell’importo di fr. 5’000.- a garanzia dei difetti, il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato che l’acquirente, mettendogli a disposizione fr. 12’000.- anziché il saldo dovuto di fr. 13’600.-, ha già tenuto conto di questa problematica, ragione per la quale più non si giustifica l’ulteriore trattenuta di fr. 5’000.- allo stesso titolo.
Con osservazioni 27 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 111 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria azione, chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva. Nel contratto di garanzia il promittente garantisce la prestazione a proprio nome e per proprio conto e non quale rappresentante del terzo che non è parte al contratto e non diviene quindi debitore della prestazione promessa (Pestalozzi, in Comm. di Basilea, 1992, Vol. I, n. 1 e 2 ad art.111 CO).
In particolare non rappresenta contratto di garanzia, ma mandato, l’impegno del promittente a intervenire presso il debitore affinché questi adempia un’obbligazione oppure a collaborare al fine di rendere possibile la prestazione (Pestalozzi, op.cit., n. 13 ad art. 111 CO).
Per agire in nome del rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si attui.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter, op. cit., pag. 386 e segg.).
Nel caso concreto, emerge dalle risultanze istruttorie:
che l’arch. __________ conosceva l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra la signora __________ e l’avv. __________: in particolare questi lo avvertiva in data 26 gennaio 1994 di essere stato incaricato di tutelare gli interessi della signora “nella vicenda relativa alla compravendita della PPP no. __________ part. no. __________ RFD __________, avvenuta il 22.3.1991” (doc. B);
che già questa formulazione non può far sussistere dubbi sulla natura del rapporto evocato, corrispondente all’assunzione di un tipico mandato d’avvocato;
che i presupposti della rappresentanza sono stati formalmente ripresi in ognuno degli scritti inviati dall’avv. __________ all’arch. __________, in particolare negli scritti contestati 18 febbraio e 14 marzo 1994 (ma anche 25 aprile) dell’avv. __________ (doc. C, D e F);
che comunque il rapporto di rappresentanza è stato confermato in istruttoria dalla testimonianza della cliente che impartiva al suo legale istruzioni precise su come avrebbe dovuto comportarsi nei confronti della controparte, in particolare per quanto riguarda il pagamento del saldo (cfr. risposte rogatorie n. 7 e 8).
Da tutti questi elementi si evince in modo chiaro e non suscettibile di interpretazione che il convenuto -per ogni singola operazione- non agiva a titolo personale bensì a nome e per conto della sua cliente __________, ciò che permette di escludere l’esistenza di un contratto di garanzia, così come preteso dall’istante.
A titolo abbondanziale, a prescindere quindi dal giudizio del ricorso e anche dell’inammissibilità della produzione di nuovi documenti in questa sede (art. 321 CPC), la fattispecie riferita nel resoconto __________ della NZZ non è sufficientemente descritta perché se ne possa trarre sufficiente insegnamento. E’ invece chiaro l’atteggiamento critico del redattore nei confronti della sentenza emessa dal Tribunale federale, considerato -nel merito- un caso limite. Quindi, anche qualora le due fattispecie poste a confronto dal ricorrente fossero identiche, vi sarebbe spazio per non giudicare arbitraria, secondo i criteri della cassazione, una soluzione diversa da quella adottata in sede federale.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 26 gennaio 1996 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
sono poste a carico del ricorrente che rifonderà all’avv. __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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