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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.14
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00014
Lugano 5 marzo 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 gennaio 1996 presentato da
Contro
la sentenza 16 gennaio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1995 da
e LLCC, ossia:
tutti patr. dall’avv. __________
con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 novembre 1995 __________ e litisconsorti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interpo-sta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 5’580.- oltre accessori, importo corrispondente alle spese e tasse di giustizia nonché alle ripetibili poste a carico del convenuto, solidalmente con __________, con sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, verificata l’esistenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza 24 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, alla quale il convenuto non ha opposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 5’500.-- riconosciuto nella sentenza;
che con atto ricorsuale 24 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato su una controversia già decisa in modo definitivo da questa Camera con sentenza 26 ottobre 1995;
che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’ incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che l’eccezione di cosa giudicata sulla quale l’insorgente basa il proprio gravame è infondata;
che l’eccezione di cosa giudicata non costituisce un presup-posto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC);
che l’eccezione di cosa giudicata può trovare accoglimento solo se vi è identità tra le due azioni, ossia se la cosa domandata è la stessa e se la domanda oppone le medesime parti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8);
che nella concreta fattispecie, ritenuto che il primo giudizio sfociato nella sentenza 26 ottobre 1995 di questa Camera è stato prolato nei confronti dell’avv. __________, mentre quello che ci occupa vede coinvolto un litisconsorzio composto dai comproprietari della PPP costituita sul fondo base n. __________ RFD __________ l’eccezione di cosa giudicata è improponibile a prescindere dal fatto che non è neppure stata sollevata nelle dovute forme dinanzi al primo giudice;
che quindi la decisione impugnata, che ha correttamente concesso il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice nessun vizio né nella valutazione degli atti né tantomeno nell’applicazione del diritto materiale,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso 24 gennaio 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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