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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.13
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00013
Lugano 30 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
contro
la sentenza 5 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 31 agosto 1994 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 950.- oltre accessori nonchè il rigetto delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE no. __________e __________dell’UE di Lugano, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 500.-,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Da qui l’inoltro da parte dell’ing. __________ dell’istanza 31 agosto 1994 con la quale ha postulato la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 950.-. a saldo delle sue prestazioni.
All’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti hanno ribadito la loro opposizione alla pretesa avversaria.
Con il querelato giudizio il primo giudice, rimproverando all’istante di non aver reso edotti i convenuti circa la necessità di procedere a lavori supplementari, ciò che ha determinato un aumento dei costi inizialmente previsti, ha accolto la sua istanza limitatamente a fr. 500.-.
Con il presente tempestivo ricorso __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento con argomentazioni che verranno riprese nei seguenti considerandi.
Con osservazioni 28 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame, eccependone innanzi tutto la nullità.
La costante giurisprudenza di questa Camera afferma che un atto ricorsuale, ancorché carente dell’indicazione esplicita del motivo di cassazione invocato, così come previsto dall’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, è comunque ricevibile se dalla sua motivazione si leggono con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità l’esistenza di un motivo di cassazione fra quelli indicati in modo esaustivo dall’art. 327 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 5).
Nel caso concreto il contenuto dello scritto 22 gennaio 1996 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come un ricorso per cassazione. Infatti, invece di indicare a questo giudice le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, oppure ancora i loro diritti relativi alla conduzione del processo, i ricorrenti fanno un’enumerazione di fatti noti, rispettivamente ad affermazioni del giudice contenuti nella motivazione, senza trarne conclusione alcuna. In tal modo, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudicato impugnato. Ai sensi dell’art. 329 CPC dev’essere così constatata la nullità del ricorso.
A titolo abbondanziale si può tuttavia osservare che nemmeno la censura relativa al pagamento di fr. 384.- effettuato dai convenuti ”come da accordo in udienza del 24.10.94” non può essere considerata. Essa infatti è stata sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni. Spettava infatti ai convenuti far valere in occasione dell’udienza del 24 ottobre 1994, l’avvenuto pagamento di tale somma senza che possa a tal fine bastare la produzione dello scritto 25 ottobre 1994 poiché successivo al contraddittorio e perché dal medesimo non risulta la prova di tale pagamento.
Siccome anche la parte che non è patrocinata da un legale ha diritto a un’indennità per compensare il dispendio di tempo e gli inconvenienti del processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 6), si giustifica il riconoscimento all’istante di un importo a questo titolo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 22 gennaio 1996 __________ e __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di indennità.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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