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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.12
Data decisione, Autorità: 04.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00012
Lugano 4 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa dal ricorrente con istanza 23 dicembre 1994 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 23 dicembre 1994 __________ ha convenuto in causa la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.30 oltre accessori, a saldo del danno complessivo subito a seguito della collisione e pari a fr. 5’332.30 (di cui fr. 913.30 per spese preprocessuali), importo sul quale la convenuta ha già versato all'istante fr. 2’700.-.
Sulla dinamica dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti. L’istante osserva che, mentre stava percorrendo in sella al suo motociclo Via __________ in direzione di __________, si è trovata improvvisamente ostacolata la propria carreggiata dal veicolo condotto da __________ il quale, circolante sulla corsia opposta, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra, oltrepassando la mezzaria. Dal canto suo il conducente __________ addebita la responsabilità dell’accaduto al motociclista per aver perso la padronanza del proprio mezzo a causa della velocità inadeguata e per non aver tenuto la propria destra.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di entrambi i protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del motociclista __________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di precedenza, ha circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha impedito di evitare la collisione con il veicolo __________. A quest’ultimo, nonostante la parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il pretore ha quindi respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare le disposizioni della LCS che regolano il comportamento che deve assumere colui che intende svoltare a sinistra, regole di comportamento che il conducente __________ ha manifestamente disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così l’incidente.
Con osservazioni 27 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione è da ricercare nel modo di guida del convenuto, in particolare nella manovra di svolta da questi intrapresa.
Giacché è debitore della precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve controllare in modo rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso inverso, ritenuto che il conducente prioritario non deve essere costretto a modificare improvvisamente la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo a causa di un non prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di marcia. In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di preselezione (Bussy/ Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).
Nel caso concreto il conducente __________ per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi doveri di prudenza eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza dell’istante. Ciò non basta però ad addebitare al conducente assicurato presso la convenuta la causa unica dell’incidente ritenuto che anche l’istante, dal canto suo, ha contravvenuto alle norme della LCS.
Nel caso di specie è incontestato che l’istante circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia). Ciò nondimeno, e
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità dell’istante non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso il coprotagonista. In altre parole, il modo di guida dell’istante non ha - da solo - causato l’incidente, ma via ha sicuramente contribuito, così come ha contribuito a cagionare il danno di cui l’istante pretende il risarcimento.
La conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente all’istante senza tenere conto dell’infrazione commessa da __________, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato - sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso __________ - che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia dell’istante, avrebbe dovuto rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione l’infrazione commessa dall’automobilista, il giudice di prime cure, oltre a non aver risposto ai rimproveri che l’istante ha mosso a a quest’ultimo, ha manifestamente applicato in modo errato il diritto sostanziale: da qui l’esistenza del motivo di cassazione invocato dal ricorrente.
Chiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di responsabilità che - tutto ben considerato - valuta nella misura di un mezzo a carico di ognuno.
Per quanto attiene al danno fatto valere dall’istante, lo stesso può essere riconosciuto limitatamente alle poste relative al danneggiamento del motoveicolo e degli effetti personali, il tutto per fr. 4’419.- (doc. B); non possono per contro essere riconosciute all’istante le spese preprocessuali. A fronte della chiara contestazione della convenuta secondo la quale queste spese sarebbero coperte dall’assicurazione protezione giuridica che l’istante avrebbe concluso con la compagnia __________ spettava a quest’ultimo provare di aver dovuto onorare personalmente la fattura del proprio legale (doc. D), prova del danno che in concreto non è stata fornita.
Ne discende che il danno complessivo che entra in considera-zione è pari a fr. 4’419.- di cui la metà, ossia fr. 2’209.50, deve essere posta a carico della convenuta.
Poichè l’istante ha già percepito dalla convenuta l’importo di fr. 2’700.- (cfr. punto 4 istanza), le sue pretese risarcitorie devono così ritenersi integralmente tacitate senza che nulla gli sia più dovuto.
Di conseguenza, il ricorso, sebbene abbia evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve nondimeno essere respinto poichè il risultato cui è giunto il pretore è sicuramente corretto.
Tassa, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla __________ fr. 200.- quale indennità di questa sede.
Comunicazione alla Pretura delle giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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