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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.11
Data decisione, Autorità: 04.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00011
Lugano 4 ottobre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 febbraio 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2’104.50 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 3 febbraio 1995 __________ ha convenuto in causa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’104.50 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti. L’istante osserva che, giunto ad una cinquantina di metri prima del numero civico __________ di Via __________ al quale intendeva accedere attraversando la corsia di contromano, esponeva l’indicatore di direzione sinistro e si spostava verso il centro della carreggiata arrestandosi circa un metro oltre la mezzeria, senza però con ciò ostacolare il passaggio dei veicoli provenienti in senso opposto.
A suo dire la collisione sarebbe da ascrivere al modo di guida del motociclista __________ il quale, a causa della velocità inadeguata, perdeva la padronanza del proprio mezzo. Dal canto suo quest’ultimo addebita la causa della collisione alla manovra di svolta posta in atto dal conducente __________ il quale, noncurante della scarsa visuale di cui egli godeva nonché contravvenendo alle norme sul diritto di precedenza, invadeva la sua corsia di marcia.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di entrambi i protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del motociclista __________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di precedenza, ha circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha impedito di evitare la collisione con l’istante. A quest’ultimo, nonostante la parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il pretore ha quindi accolto l’istanza ponendo a carico del convenuto il pagamento dei danni fatti valere dall’istante.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare le disposizioni della LCS che regolano il comportamento che deve assumere colui che intende svoltare a sinistra, che l’istante ha manifestamente disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così la collisione.
Con scritto 29 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Il diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa sia provata (art. 8 CC).
Sulla base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del motociclista, in particolare nella velocità inadeguata con la quale circolava e che ha determinato la perdita di padronanza del veicolo, conseguentemente la collisione.
Nel caso di specie è incontestato che il convenuto circolava ad una velocità superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h (cfr. verbale di polizia).
Ciò nondimeno, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità del convenuto non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso l’istante. In altre parole, la velocità del convenuto non ha - da sola - causato l’incidente, rispettivamente il danno fatto valere dall’istante.
La conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva dell’incidente al convenuto senza tenere conto dell’infrazione commessa dall’istante e di cui si dirà in seguito, non può essere condivisa. Infatti, dal momento che il primo giudice ha accertato -sulla base dell’inequivocabile ammissione dello stesso istante- che questi, effettuando la manovra di preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia del convenuto, avrebbe dovuto altresì rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13 cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione l’infrazione commessa dall’istante, il giudice di prime cure, oltre a non aver risposto ai rimproveri che il convenuto ha mosso all’istante, ha manifestamente applicato in modo errato il diritto sostanziale: da qui l’esistenza del motivo di cassazione invocato dal ricorrente.
Giacché è debitore della precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve controllare in modo rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso inverso, ritenuto che il conducente prioritario non deve essere costretto a modificare improvvisamente la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo a causa di un non prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di marcia. In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in posizione di preselezione (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).
Nel caso concreto l’istante, per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi doveri di prudenza, eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di precedenza del convenuto. Poco importa ai fini della verifica della colpevolezza dell’istante, il fatto che il suo veicolo fosse fermo e che la collisione sia avvenuta dopo che il motociclo del convenuto aveva effettuato una “strisciata” sull’asfalto. Chi gode della precedenza è infatti ostacolato nella sua marcia già per il solo fatto di dover modificare bruscamente il suo modo di guida, ad esempio dovendo frenare bruscamente o modificare la sua linea di corsa (DTF 114 IV 146). Quindi, anche ammettendo che il convenuto abbia perso il controllo del motociclo prima della collisione, bisogna necessariamente concludere che ciò è la conseguenza della manovra di svolta posta in atto dall’istante.
Chiamata a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un concorso di responsabilità che -tutto ben considerato- valuta nella misura di un mezzo a carico di ognuno.
In prima sede, il convenuto non ha contestato l’ammontare del danno se non relativamente alla somma di fr. 250.-, concernente il noleggio di un veicolo sostitutivo. La posta del danno è adeguatamente provata dal giustificativo doc. D, mentre la contestazione sulla necessità del nolo non appare rilevante nella fattispecie.
Tassa e spese di giustizia per la prima e seconda sede, seguono la soccombenza parziale di entrambe le parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ la somma di fr. 1’052.25.- oltre interessi del 5% dal 2 marzo 1994.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 200.-, già anticipate dall’istante, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto. Compensate le ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura delle giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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