AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.121
Data decisione, Autorità: 30.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00121
Lugano IN_DATA_DECISIONE
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 23 agosto 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 nei confronti di
patr. dallo Studio Legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’280.- a titolo di riscarcimento danni, domanda che il primo giudice ha respinto accogliendo invece la domanda riconvenzionale della convenuta e tendente al pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con scritto 22 dicembre 1993, facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20 dicembre, __________ ha espresso a __________. il proprio disappunto circa la pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai delle finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei vetri che, a seguito dell’intervento della ditta, sono stati graffiati su tutta lo loro superficie e su
partoale so dei danni cagionati durante l’esecuzione dei lavori di pulizia e più precisamente la striatura dei vetri.
Nel contempo il committente si è rifiutato di onorare la fattura di controparte.
Con istanza 18 luglio 1994 __________ ha quindi convenuto in causa __________. al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito, ossia al valore dei vetri danneggiati e per la riparazione dei quali si impone la loro sostituzione.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto, nonchè ogni sua responsabilità per i segni riscontrati sui vetri. Dal canto suo la convenuta ha fatto valere in via riconvenzionale l’importo di fr. 1’300.- pari alle sue prestazioni.
Con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.
Con osservazioni 14 ottobre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Infatti, l’istante non contesta la corretta esecuzione dell’appalto da parte della convenuta, ossia il risultato del lavoro di pulizia come tale, bensì il fatto per quest’ultima di avergli cagionato dei danni eseguendo la pulizia.
Trattasi quindi di un’azione per risarcimento danni ai sensi dell’art. 97 CO e non di un provela di notifica di dieftti.
ossia suatenno conetsat e enon rinetprobelamtica che oppone leparri non è qtanto qtaella relativa alla tempstiva oggetto di controversia in concreto non
Controversa nella concreta fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto negativamente riferendosi al termine di tre giorni contenuto
Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148 segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.). Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e descriverli.
Per quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere, cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N. 2130).
Oram, il soslo fattq epe quetsise’uleimi di vaer sottoscreieooe non significa ancora acecttatuoeope di quetso termienm, estrsemnaenente brebe piure coisnuedreeimdaniol tipo fornita e la possibilité di verificarne immediatamente il risultato.
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A seguito di questa lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30 novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione.
Questo secondo intervento dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa. Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre 1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di pulizia è pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso di specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________).
In considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la presenza del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste __________).
La contestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva; né può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti del 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito un intervento correttivo nell’impresa. Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze istruttorie.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).
Anche alla luce di questi motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di cassazione invocato, deve quindi essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 __________ è respinto
Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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