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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.7
Data decisione, Autorità: 21.10.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00007
Lugano 21 ottobre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
e per essa dalla madre __________ patr. dallo studio legale __________
Contro
la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 11 aprile 1994 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’392.- oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 11 aprile 1994 __________, rappresentata dalla madre __________ (detentrice dell’autorità parentale), ha convenuto in giudizio il padre __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’392.-, importo corrispondente a quanto da questi indebitamente prelevato - nel periodo dal 7 novembre 1984 all’8 marzo 1991 - dal libretto di risparmio per la gioventù no. __________ a lei intestato presso la __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando un utilizzo illecito del libretto di risparmio della figlia, in quanto al beneficio di regolare procura, inoltre poiché gli importi prelevati sono stati da lui stesso riversati sul medesimo libretto di risparmio.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato l’esistenza del danno di cui chiede il risarcimento, in particolare per non aver provato che i versamenti effettuati sul suo libretto - praticamente di importo pari ai prelevamenti - siano stati effettuati da terze persone e non dal convenuto, come da questi sostenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente lamenta innanzi tutto al primo giudice di non aver sufficientemente motivato il proprio giudizio: da qui la pretesa nullità dello stesso ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver stralciato dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2), giudicata improponibile ai sensi dell’art. 228 CPC. Nel merito ritiene che il pretore è incorso in un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ed errata applicazione del diritto, in particolare dell’art. 8 CC e dell’art. 41 CO, per non aver considerato i prelevamenti effettuati dal convenuto dal libretto di risparmio della figlia come un agire illecito che le ha cagionato un danno corrispondente all’importo fatto valere in giudizio.
Con scritto 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
A questo scopo, nel caso concreto, l’istante ha prodotto la documentazione bancaria di registrazione di tutte le operazioni effettuate sul libretto di risparmio dal 19 ottobre 1984 al 22 dicembre 1992 (data dell’ultima operazione), ossia fotocopia delle pagine stampate del libretto stesso (doc. A), nonché fotocopia delle ricevute bancarie che provano i prelevamenti effettuati dal convenuto in diverse occasioni (doc. B - L). Se ne può dedurre che sono stati effettuati versamenti per complessivi fr. 6’010.- e prelevamenti per fr. 5’392.-, da cui un saldo a favore dell’istante di fr. 618.- al quale vanno aggiunti gli interessi, per un totale di fr. 690. 40. Da questa stessa documentazione si evince quali sono gli importi prelevati dal convenuto e la circostanza che agli stessi corrispondono versamenti sul libretto
di risparmio, quasi sempre di pari importo.
Sennonché un esame più attento della documentazione non consente di condividere interamente le conclusioni pretorili.
Per quanto riguarda buona parte delle operazioni -ossia fino e compreso il prelevamento di fr. 100.- operato il 18.10.1988-, si constata che, a fronte delle cennate registrazioni e delle dichiarazioni del convenuto di aver personalmente effettuato, quale possessore del libretto, le operazioni di cui si è detto, spettava all’istante provare che i versamenti sul libretto non erano stati effettuati dal convenuto bensì, ma da altri. Tale circostanza determinante è stata però semplicemente allegata, ma non provata, per cui viene a mancare la verifica dell’illiceità dell’agire del convenuto e dell’esistenza di un nesso causale adeguato tra il danno lamentato e l’agire del convenuto. Né può essere dimenticato -a titolo abbondanziale- che, nel caso in cui i riversamenti fossero avvenuti presentando il libretto di risparmio allo sportello della banca, la registrazione dell’accredito sul libretto avrebbero sostituito la consegna di ricevute d’altro tipo.
Da quella data, il convenuto ha continuato a effettuare prelevamenti di una certa importanza e ha effettuato anche dei riversamenti, ma non tali da ristabilire il nuovo saldo del libretto di risparmio in base al quale la figlia alla fine del 1988 disponeva di un capitale di fr. 2’035,- (doc. A).
Il 17 gennaio, l’8 febbraio e il 14 novembre 1989, il convenuto ha prelevato complessivamente dal libretto la somma di fr. 1’900.-; il 9 aprile e il 6 luglio 1990 complessivamente fr. 880.-, mentre l’8 marzo 1991 fr. 150.- : in totale fr. 2’930.- Per contro , egli ha provveduto, nella migliore delle ipotesi -ovvero nella supposizione che egli sia stato l’autore di tutti i versamenti durante lo stesso periodo- a riversare complessivamente fr. 1’650.- Così operando, il convenuto -contrariamente a quanto aveva fatto in precedenza- è venuto meno al suo obbligo di riversare sul libretto della figlia ciò di cui si appropriava temporaneamente, per motivi che invero sfuggono. Ma ciò è anche in contrasto con l’affermazione del primo giudice che carica all’istante le conseguenze del mancato onere della prova, partendo dall’ipotesi che il convenuto avesse sempre riversato gli importi prelevati, non avvedendosi che il versamento di fr. 1’900.- effettuato alla fine del 1988 non poteva ragionevolmente essere considerato un mutuo alla figlia di __________ anni, ma unicamente come una liberalità e che il saldo di fr. 2’035.- non poteva essere diminuito, siccome bene dell’istante.
Nel caso concreto -malgrado la concisione dell’esposto- non v’è ragionevole motivo di dubbio al proposito, tant’è che la ricorrente è stata posta in condizione di proporre censure attinenti ai motivi del giudizio, in particolare all’ossequio dell’onere probatorio.
Di nessun rilievo è infine la censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non avrebbe estromesso dagli atti la dichiarazione dei genitori del convenuto (doc. 2) poiché il pretore neppure l’ha considerata ai fini del proprio giudizio.
Il calcolo degli interessi postulato dall’istante non tiene conto dei riversamenti, né considera il tasso d’interesse corrispondente al libretto di risparmio. Chiedendo il tasso del 5%, s’intende ottenere interessi di mora che, in assenza di altre interpellazioni, devono essere calcolati dalla data dell’istanza.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ in questa sede ricorsuale, può essere accolta in considerazione dell’esito favorevole del gravame (art. 157 CPC) nonchè della prova dello stato di indigenza della richiedente (cfr. certificato municipale).
La comunicazione 26.01.1996 del resistente non può valere come allegato di osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano - Sezione 3 - è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannato a versare
a __________, __________ la somma di fr. 1’280.-,
oltre interessi del 5% dall’11 aprile 1994.
dall’istante, restano a suo carico in ragione di 3/4 e a carico
del convenuto in ragione di 1/4. L’istante rifonderà a __________ la somma di fr. 300.- come parte delle ripetibili.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria 22 gennaio 1996 di __________ è accolta.
III. La spese e la tassa di giustizia della sede ricorsuale, per complessivi fr. 200.-, sono poste nella misura di fr. 150.- a carico dell’istante e per essa - al beneficio dell’assistenza giudiziaria - a carico dello Stato del Cantone Ticino, mentre i rimanenti fr. 50.- sono posti a carico del convenuto.
IV. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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