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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.5
Data decisione, Autorità: 20.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00005
Lugano 20 settembre 1996/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 21 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1995 da
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’040.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 aprile 1995 la ditta __________. ha convenuto in giudizio i coniugi __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’040.- a saldo della fattura 26 aprile 1994 emessa per lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimi;
che con il querelato giudizio il primo giudice -assenti i convenuti dal contraddittorio- si è basato sulle prove documentali dalle quali ha dedotto la fondatezza del credito dell’istante ed ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che con osservazioni 2 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame;
che preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che la censura relativa alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti perché il primo giudice non avrebbe esaminato le contestazioni esposte dai convenuti nella loro istanza di restituzione in intero 9 ottobre 1995 è infondata;
che infatti, con quella domanda processuale i convenuti hanno chiesto che venisse indetta una nuova udienza, sottoponendo all’esame del pretore il decreto di stralcio 10 novembre 1994 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, dal quale si evincerebbe la desistenza dell’istante in una procedura di rigetto dell’opposizione da lei promossa con riferimento allo stesso credito controverso;
che contrariamente all’assunto ricorsuale, respingendo la domanda di restituzione in intero, per carenza dei presupposti di cui all’art. 137 CPC, il primo giudice non era tenuto a verificare anche le contestazioni di merito rispettivamente le eccezioni contenute nella domanda, eccezioni che avrebbero dovuto essere espresse in sede di contraddittorio;
che in ogni caso, a prescindere dalla tardività con la quale è stata sollevata in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l’eccezione di cosa giudicata, la stessa si rileva manifestamente infondata;
che infatti, la decisione relativa ad un’istanza di rigetto dell’opposizione produce effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo e non in quello del merito; in altre parole, essa non passa in giudicato per quanto concerne la sostanza del credito cui essa si riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 343);
che quindi, indipendentemente dal ritiro dell’istanza di rigetto dell’opposizione da parte dell’istante - ritiro che equivale a desistenza processuale ma non a rinuncia al credito - lo stralcio della procedura di rigetto dell’opposizione non sarebbe in grado di esplicare effetto alcuno sulla procedura tendente all’accertamento della pretesa oggetto del giudizio qui impugnato, pretesa che i convenuti neppure contestano in questa sede;
che il ricorso, nel quale non sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati, è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1996 __________ e __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo di rifondere solidalmente alla controparte fr. 280.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del D istretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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