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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.118
Data decisione, Autorità: 16.04.1997, CCC
Incarto n. 16.96.00118
Lugano 16 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 1996 presentato da
contro
la sentenza 10 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 febbraio 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’686.- oltre accessori, nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 febbraio 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’686.- a saldo delle proprie pretese per opere da muratore eseguite su incarico del convenuto in uno stabile appartenente a __________ a __________;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva non avendo egli mai conferito incarico alcuno all’istante, ma di avere solo favorito l’incontro tra l’istante e __________ debitore della pretesa litigiosa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di subappalto da collocare nell’ambito del contratto di appalto generale concluso dal convenuto con __________ e avente per oggetto i lavori di finitura del rustico di proprietà di quest’ultimo a __________, ha riconosciuto la legittimazione passiva del convenuto ponendo a suo carico il pagamento delle prestazioni dell’istante,
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver potuto far valere le proprie ragioni essendogli stata negata la possibilità di produrre la necessaria documentazione (doc. da 1 a 16) che ripropone in questa sede; nel merito ribadisce di non aver concluso nessun tipo di contratto con l’istante, avendo agito per conto di __________;
che con scritto 24 ottobre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che per quanto attiene alla pretesa limitazione dei diritti di difesa del ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver estromesso dall’incarto la documentazione prodotta in occasione del dibattimento finale, non può essere censurato;
che secondo l’art. 294 cpv 2 CPC è infatti durante l’udienza di discussione dell’istanza che le parti espongono i fatti e le loro ragioni, producendo nel contempo i documenti a sostegno delle loro allegazioni e contestazioni;
che quindi, non assumendo i documenti prodotti dal convenuto in sede di dibattimento finale, il primo giudice si è attenuto al disposto di legge sopra menzionato, mentre una diversa soluzione non sarebbe stata ipotizzabile poichè l’art. 101 CPC vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito dalla legge;
che la produzione di nuovi documenti, estranei a quelli in possesso del primo giudice, è in questa sede vietata dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ragione per la quale quelli prodotti dal ricorrente vengono estromessi dall’incarto così come quello allegato dal resistente al suo scritto 24 ottobre 1996;
che nel merito il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria, non può essere accolto;
che del resto per essere definita arbitraria la decisione deve violare in modo grave e manifesto una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso, o contrastare in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità così da risultare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo, l’arbitrio non potendo essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
che a prescindere dalla qualifica dell’istante quale indipendente (questione che non ha nessuna rilevanza ai fini del presente giudizio avendo il primo giudice escluso il perfezionamento tra le parti di un contratto di lavoro) la conclusione secondo la quale le parti sarebbero vincolate da un contratto di subappalto non è arbitraria in quanto suffragata dalle emergenze processuali;
che in particolare: l’istante ha affermato di essere già stato parzialmente remunerato dal convenuto per il suo intervento presso l’abitazione __________ (cfr. verbale 9 maggio 1995); il __________ ha confermato di essere stato contattato dal convenuto che stava cercando un muratore; il __________ ancorché interessato all’esito della lite poichè indicato dal convenuto quale debitore della pretesa litigiosa, ha confermato di aver incaricato il convenuto dei lavori di rifinitura della sua casa a __________, fermo restando che il conferimento di eventuali incarichi a terze persone e la loro remunerazione, rientrava nelle incombenze del convenuto;
che alla luce di queste risultanze, non avendo __________ provato di aver agito quale rappresentante di __________ (art. 8 CC), è tenuto al pagamento della pretesa litigiosa, rimasta incontestata nel suo ammontare;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve pertanto essere respinto con il carico alla parte soccombente delle tasse e spese di giustizia (art. 148 CPC);
che al resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo valere il suo scritto 24 ottobre 1996
quale allegato di osservazioni al ricorso,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 21 settembre 1996 __________ è respinto
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.-
fr. 300.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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