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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.4
Data decisione, Autorità: 08.02.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00004
Lugano 8 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 presentato da
contro
la sentenza 14 dicembre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 ottobre 1995 da
con la quale si chiedeva il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 ottobre 1995 la ditta __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 3’190.10 oltre accessori;
che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto l’accordo sottoscritto dalle parti il 22 agosto 1994 (doc. C) a tenore del quale la convenuta si riconosceva debitrice nei suoi confronti per la somma di fr. 3’289.35, importo che si è impegnata a restituire entro 6 mesi oppure mediante versamenti rateali mensili di fr. 100.- oltre interessi dell’8% a far tempo dal 22 agosto 1994, impegno di pagamento al quale la convenuta ha fatto fronte per soli fr. 300.-;
che all’udienza di contraddittorio, la cui richiesta di rinvio era stata respinta dal primo giudice, la convenuta non è comparsa;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha concluso all’accoglimento dell’istanza considerando quale valido titolo di credito l’accordo 22 agosto 1994 al quale la convenuta non ha opposto nessuna eccezione avendo rinunciato a presenziare alla discussione dell’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento del giudizio di prima sede contestando che l’accordo 22 agosto 1994 possa essere equiparato a un valido riconoscimento di debito;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che determinante è che dal documento risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20);
che nel caso di specie l’impegno di pagamento sottoscritto due volte dalla ricorrente il 22 agosto 1994 nei confronti della __________ costituisce a non dubitarne un valido riconoscimento di debito per l’importo ivi menzionato di fr. 3’289.35;
che a quest’impegno di pagamento la convenuta non ha contrapposto nessuna eccezione atta ad invalidarlo (art. 82 cpv. 2 LEF);
che per quanto attiene alla produzione di un fax in luogo e vece dell’originale della procura allestita dall’amministratrice dell’ istante a favore del suo direttore, occorre rilevare che la copia, rispettivamente il fax, di un documento si ha per conforme all’originale se ciò non è espressamente contestato (art. 210 cpv. 2 CPC), contestazione che nel caso di specie la ricorrente non ha sollevato se non in questa sede;
che per quanto concerne gli interessi di mora riconosciuti dal segretario assessore al tasso dell’8%, l’art. 104 cpv. 2 CO riserva alle parti la facoltà di concordare interessi di mora ad un tasso maggiore a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 C), ciò che di fatto è avvenuto con la sottoscrizione dell’accordo 22 agosto 1994;
che con riferimento all’eccezione sollevata per la prima volta con l’atto ricorsuale, quindi tardivamente, secondo la quale la ricorrente avrebbe provveduto al pagamento del dovuto, si rileva che l’art. 85 LEF concede al debitore la possibilità di chiedere l’annullamento dell’esecuzione se prova per mezzo di documenti l’estinzione del suo debito con i relativi interessi;
che quindi la decisione impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione, deve essere confermata;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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