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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1996.1
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, CCC
Incarto n. 16.96.00001
Lugano 30 settembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 18 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 settembre 1995 nei confronti di
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto:
In sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sussistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito. In particolare la convenuta contesta che il contratto prodotto sub. doc. A possa costituire un riconoscimento di debito in quanto sottoscritto solo successivamente dall’istante, ossia dopo che il pretore già si era pronunciato con sentenza 10 luglio 1995 su una medesima richiesta di rigetto dell’opposizione respingendola proprio a motivo dell’assenza della firma dell’istante. Nel merito la convenuta contesta la validità del contratto come tale poiché viziato da errore essenziale.
Con il querelato giudizio il pretore ha respinto la domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito per il fatto che questi, siccome non sottoscritto tempestivamente dall’istante, deve essere considerato alla stregua di una proposta di contratto ai sensi dell’art. 5 CO alla quale non ha fatto seguito una tempestiva accettazione, da qui la presunzione di rinuncia al contratto da parte dell’istante, rispettivamente la sua inefficacia.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver riconosciuto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito sulla base di argomenti di merito che esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e che neppure sono stati sollevati dalla convenuta.
Con osservazioni 22 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). In quest’ambito, l’esame del giudice si limita all’esecutività della pretesa di cui è richiesta l’esecuzione, mentre non si pronuncia sull’esistenza materiale della medesima. L’esame verte di conseguenza unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate e, attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).
I contratti bilaterali giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
Nel caso concreto, il titolo di credito sul quale si basa l’esecu-zione è il contratto di mutuo sottoscritto dalla convenuta il 22 settembre 1994, avente per oggetto un importo di fr. 2’500.-, pagabile in 12 rate mensili di fr. 227.50 cadauna oltre a fr. 230.- di spese, importo sul quale la convenuta -a detta della procedente- avrebbe pagato una rata, mentre l’istante ha reso verosimile di aver versato la somma di fr. 2’500.- all’avente diritto (doc. E).
notizia alla controparte (almeno nel caso concreto non risulta che sia avvenuto); altrimenti non si vede perché non avrebbe espresso il suo consenso formale al mutuo, contemporanea-mente alla mutuataria. Agli atti esistono infatti due versioni dello stesso documento, ossia del contratto 22 settembre 1994: quella prodotta in fotocopia durante una prima procedura di rigetto dell’opposizione che, verosimilmente fino alla data di produzione in pretura -il 23 maggio 1995 nell’incarto R 227/95- non recava la firma della procuratrice dell’istante, e una seconda versione, di ugual data, su cui figura la firma di __________ (procuratrice dell’istante), appostavi sicuramente solo in vista della seconda istanza di rigetto dell’opposizione del 29 settembre 1995.
Questo atteggiamento dell’istante nei confronti di una clausola contrattuale da essa stessa imposta alla controparte è tale da far sorgere legittimi dubbi sulla validità formale del contratto: non solo alla data indicata sul documento, ma anche in seguito, quando __________ ha diffidato l’escussa alla restituzione del mutuo con raccomandata 23 marzo 1995 e fors’anche al momento dell’esecuzione, se solo si considera che la beneficiaria dell’importo litigioso, ossia la scuola di lingue -in virtù dell’ordine di bonifico sottoscritto dalla debitrice in calce al contratto di mutuo doc. A- non offre nessuna informazione sulla data dell’avvenuta prestazione da parte dell’istante, se non lasciando intendere che essa sarebbe avvenuta prima della dichiarazione stessa che reca la data del 4 dicembre 1995 (doc.E).
Tutto ciò, prima ancora di meritare una disamina giuridica come quella operata dal pretore, fa sì che il contratto prodotto dall’istante -ancorché nella versione che reca la firma di entrambe le parti- induca a considerare la fattispecie nell’ottica del principio dell’affidamento (art. 2 CC), che regge anche la procedura di rigetto dell’opposizione (Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in SJZ 1991/87 p. 297 segg.). Orbene, nel caso specifico, nell’ambito del criterio della verosimiglianza che governa il giudizio sul rigetto dell’opposizione, si possono ben condividere le perplessità, espresse dal primo giudice -ancorché per motivi diversi- sulla liquidità della prova documentale prodotta. Né il giudice della cassazione ha competenza -a dipendenza dei suoi limitati poteri di verifica- per annullare un giudizio come quello sull’idoneità di un titolo di rigetto rappresentato da un contratto che, nel caso di dubbio, lascia al primo giudice un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, ad art. 327, n. 5).
Alla luce di queste considerazioni, la censura ricorsuale secondo cui il pretore si sarebbe addentrato nel merito della lite, non ha ragione di essere esaminata oltre, anche perché l’esame sulla validità del titolo prodotto non può necessariamente escludere considerazioni di diritto sostanziale.
Considerata la mancanza dei presupposti all’applicazione dell’art. 327 lett. g CPC, il ricorso per cassazione dev’essere respinto, caricando alla parte ricorrente le conseguenze pecuniarie del giudizio.
Richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 4 gennaio 1996 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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